Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 14 gennaio 2003, n. 1
Ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri: Segretariato generale
Alle amministrazioni centrali dello
Stato ed alle aziende ed
amministrazioni autonome dello Stato
Agli enti pubblici non economici
Agli uffici centrali di bilancio presso
le amministrazioni centrali ed uffici
centrali di ragioneria presso le
amministrazioni autonome dello Stato
Alle ragionerie provinciali dello Stato
e, per conoscenza:
Al Consiglio di Stato: Segretariato
generale
Alla Corte dei conti: Segretariato
generale
All'amministrazione centrale della
Banca d'Italia
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", i cui ambiti di applicabilita', oggettivo e soggettivo sono rinvenibili negli articoli 1 e 2 del predetto decreto.
Il provvedimento in parola, che si applica ai contratti conclusi dall'8 agosto 2002, postula da parte degli addetti ai centri di responsabilita', deputati agli acquisti, comportamenti e iniziative per velocizzare il sistema dei pagamenti relativo alle forniture di beni e servizi, pena l'aggravio di oneri per la finanza pubblica comportanti accertamento di responsabilita' per danno all'erario.
Pertanto i dirigenti e gli addetti ai centri di costo delle amministrazioni e degli enti in indirizzo provvederanno a snellire, anche mediante informatizzazione, le procedure seguite, dalla fase dell'ordinazione della spesa a quella del pagamento, ivi comprese tutte le fasi intermedie, concernenti il controllo della conformita' e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel contratto, nonche' il controllo sulla prenotazione delle risorse necessarie, volti ad evitare l'accollo di maggiori costi che determinerebbero una lievitazione della spesa pubblica.
Infatti l'art, 4 del decreto legislativo n. 231/2002 prevede la decorrenza automatica degli interessi moratori -- pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, pubblicato con cadenza semestrale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, maggiorato di sette punti (art. 5) -- dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Inoltre, ex art. 3 del decreto legislativo de quo, non spettano interessi moratori soltanto nell'ipotesi in cui "il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e' stato determinato dall'impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".
Meritevoli di speciale attenzione risultano poi le disposizioni di cui all'art. 6, per le quali "il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salvo la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile".
Corre altresi' l'obbligo di precisare che l'art. 4, comma 4 e l'art. 5, comma 1, riservano rispettivamente alle parti la facolta' di concordare per iscritto un termine di pagamento superiore a quello indicato nel comma 1 dello stesso art. 4 e un saggio degli interessi per ritardato pagamento diverso da quello fissato nel medesimo art. 5, sempre nei limiti consentiti dall'art. 7 che sanziona con la nullita' le condizioni risultanti gravemente inique nei confronti del creditore.
Si invitano, pertanto, i responsabili dell'attivita' contrattuale a valutare l'opportunita', nell'ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, di prevedere nel bando di gara, ovvero di negoziare condizioni diverse da quelle legali salvaguardando il rispetto del sinallagma, la sostanziale par condicio tra le parti e le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione debitrice.
Il quadro normativo rappresentato presuppone una P.A. al passo con i tempi, comportamenti virtuosi ed una particolare ed attenta cura da parte dei responsabili nella materia in esame e nella gestione delle relative risorse di bilancio.
Si confida nella puntuale osservanza della presente.
Roma, 14 gennaio 2003
Il Ministro: Tremonti
 
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