Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2003 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI MACERATA
DECRETO RETTORALE 14 gennaio 2003
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata emanato con decreto rettorale n. 283 dell'11 marzo 1995, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, con il quale si approva il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 19 luglio 2002 e del 25 ottobre 2002;
Viste le deliberazioni del Senato accademico dell'11 luglio 2002 del 22 ottobre 2002 e del 30 ottobre 2002;

Decreta:

Allo statuto di autonomia dell'Universita', emanato con decreto rettorale n. 283 dell'11 marzo 1995, sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui al testo allegato.
Macerata, 14 gennaio 2003
Il rettore: Febbrajo
 
TITOLO III
ATTIVITA' E STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Art. 23.

Corsi di studio

1. I corsi di studio che possono essere attivati presso l'Ateneo sono:
i corsi di laurea;
i corsi di laurea specialistica;
i corsi di eccellenza;
i master di primo e di secondo livello;
i corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione permanente e continua;
i corsi di specializzazione;
i corsi di dottorato.
2. I corsi di laurea, di laurea specialistica, i corsi di specializzazione e i corsi di dottorato rilasciano titoli aventi, ai sensi della normativa vigente, valore legale.
3. I corsi di studio possono essere istituiti in forma di collaborazione interfacolta' e interuniversitaria.
4. L'istituzione e l'attivazione delle attivita' didattiche dell'Ateneo e' deliberata, secondo le rispettive competenze, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti, su proposta dei Consigli di facolta', sentito il parere del nucleo di valutazione.
5. La disattivazione delle attivita' didattiche dell'Ateneo e' deliberata, secondo le rispettive competenze, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti, sentito il parere delle facolta' e del nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 23-bis.

Le strutture dell'Universita'

1. L'attivita' didattica dell'Universita' puo' esplicarsi attraverso l'istituzione delle seguenti strutture didattiche:
facolta';
classi unificate;
classi e corsi di laurea;
scuole di eccellenza;
scuole di specializzazione;
scuola di dottorato di Ateneo.
2. La eventuale attivita' didattica a distanza di dette strutture sara' coadiuvata e coordinata da un apposito Centro di Ateneo.
3. Il coordinamento delle diverse strutture didattiche e' assicurato dal Senato accademico.
4. Le proposte di istituzione, attivazione e disattivazione di strutture didattiche dell'Ateneo vanno deliberate, secondo le rispettive competenze, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti aventi diritto al voto, sentiti i consigli di facolta'.
5. L'Universita' puo' modificare il sistema delle strutture didattiche e il loro ordinamento, o istituire nuove strutture didattiche compatibilmente con la disponibilita' delle risorse necessarie per il loro funzionamento.
6. L'elenco delle attivita' e delle strutture didattiche attivate presso l'Universita' e' contenuto nella tabella A allegata al presente Statuto. Le variazioni del predetto elenco non implicano modifica dello Statuto, ma sono approvate dal Senato accademico, ai sensi del precedente art. 15, primo comma, lettera c.

Art. 24.

Le facolta'

1. Le facolta' sono strutture didattiche di coordinamento delle classi, dei corsi di laurea e delle classi unificate. Esse hanno il compito primario di assicurare la funzionalita' e l'efficacia nel funzionamento e nell'impiego delle risorse dei corsi di studio che ad esse afferiscono, come pure delle altre attivita' comprese nelle aree didattiche di competenza.
2. Ogni facolta' corrisponde di norma a una definita area di settori scientifico-disciplinari omogenei in relazione agli obiettivi formativi dei propri corsi di studio.
3. Sono organi delle facolta':
a) il Consiglio di facolta';
b) il Preside.

Art. 25.

Il Consiglio di facolta'

1. Il Consiglio di facolta' e' competente a:
a) eleggere il Preside;
b) approvare il regolamento di facolta':
c) proporre al Senato accademico l'attivazione e la disattivazione delle attivita' didattiche di cui all' art. 23;
d) approvare i piani complessivi di sviluppo didattico anche pluriennale armonizzando e coordinando le proposte dei corsi di studio attivati e deliberando sulla eventuale articolazione in semestri dell'anno accademico;
e) fissare i criteri generali per l'armonizzazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ad essa afferenti e valutarne la coerenza alla luce dei criteri fissati e dei loro obiettivi formativi;
f) proporre, sentite le strutture didattiche interessate, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, la indizione di bandi di concorso o di trasferimento relativi al personale docente;
g) provvedere, con analoga procedura, alle relative chiamate del personale docente;
h) provvedere alla copertura dei moduli didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica dei Consigli delle classi unificate, viste le proposte dei Consigli di classe unificata interessati;
i) sottoporre al Senato accademico un manifesto delle attivita' didattiche che comprenda l'offerta didattica complessiva delle facolta';
j) provvedere alla programmazione e alla destinazione delle risorse didattiche, nel quadro degli indirizzi fissati dal Senato accademico sentite le strutture didattiche interessate;
k) provvedere al coordinamento generale delle attivita' didattiche, di assistenza e orientamento agli studi e tutorato dei corsi di studio attivati presso di esse;
l) autorizzare il personale docente a fruire di periodi di esclusiva attivita' di ricerca presso Centri e altre istituzioni nazionali ed estere;
2. Adottare le altre delibere previste dall'ordinamento universitario, in quanto compatibili con il presente Statuto.

Art. 26.

Composizione del Consiglio di facolta'

3. Il Consiglio e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta', dai ricercatori universitari e dagli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento della facolta' titolari di affidamento o supplenza, da tre rappresentanti dei ricercatori universitari e degli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento della facolta', e da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facolta', in ragione di cinque rappresentanti nelle facolta' con meno di duemila iscritti, di sette, quando questi siano piu' di duemila ma meno di cinquemila, di nove se almeno di cinquemila.
4. Le modalita' di elezione delle rappresentanze, saranno determinate da un apposito regolamento.

Art. 27.

Il Preside

1. Il Preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il Consiglio di facolta' e provvede ad attuarne le deliberazioni. Sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che fanno capo alla facolta', esercitando ogni opportuna funzione di controllo. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento didattico di Ateneo. Presenta la relazione annuale sull'andamento delle attivita' didattiche.
2. Il Preside viene eletto dai membri del Consiglio di facolta' tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia, ed e' nominato con decreto del Rettore. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. La carica di Preside e' incompatibile con quella di Rettore, Presidente di corso di studio, direttore di struttura scientifica e membro del Consiglio di amministrazione.
3. Il Preside e' eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede a ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti.
4. Il Preside puo' nominare fra i professori di ruolo e fuori ruolo della facolta' un Vice-preside, con il compito di svolgere le funzioni a lui delegate.

Art. 28.

I Consigli di classi unificate

1. I corsi di laurea e di laurea specialistica, al termine dei quali, previo superamento degli esami finali, vengono rilasciati i corrispondenti titoli di studio, sono contrassegnati dalla indicazione numerica della classe di appartenenza e da eventuali intitolazioni specifiche atte a meglio rappresentare contenuti ed obiettivi formativi del corso stesso. Tutti i corsi di laurea di pari livello, se appartenenti a una medesima classe, sono tra loro giuridicamente equivalenti.
2. Le classi di laurea e di laurea specialistica vengono di norma raggruppate in classi unificate appartenenti a percorsi formativi tra loro interrelati e/o ad aree scientifico-disciplinari omogenee afferenti ad una medesima facolta'. I corsi interfacolta' ed interuniversitari costituiscono di norma classi unificate autonome.
3. Il Consiglio di classi unificate e' composto da tutti i docenti di ruolo afferenti ai corsi in esso compresi e dai ricercatori e dagli assistenti ad esaurimento afferenti, con incarico didattico nel corso stesso. I titolari di supplenze e affidamenti possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto. A i Consigli di classi unificate partecipano i rappresentanti degli studenti eletti in proporzione agli iscritti, sulla base di apposito regolamento d'Ateneo.
4. I Consigli di classi unificate:
a) deliberano gli ordinamenti didattici dei corsi, comprensivi della precisazione dei curricula e dell'attribuzione di crediti alle diverse attivita' formative;
b) indicono almeno una riunione l'anno per l'esame collegiale dei programmni in modo da assicurare il pieno rispetto del sistema dei crediti e il conseguimento degli obiettivi didattici previsti, predisponendo anche tipologie di accertamento del profitto che interessino piu' insegnamenti contemporaneamente;
c) valutano almeno una volta l'anno i risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, la produttivita' della didattica, allo scopo di predisporre eventuali interventi di recupero e di assistenza didattica;
d) propongono l'attivazione e copertura dei moduli didattici dei corsi di laurea e laurea specialistica in essi attivati, nell'ambito del fabbisogno di supplenze e contratti approvato dal Senato accademico tenuto conto dell'utilizzazione ottimale dei docenti dell'Ateneo.
e) a realizzare i progetti comuni di attivita' e di sperimentazioni didattiche eventualmente elaborati, ove costituiti, dai Consigli dei corsi di laurea e di laurea specialistica.
Le funzioni di cui alla lettera a) vengono svolte previo parere favorevole di apposite commissioni interne al Corso composte in modo paritetico da docenti e studenti.
5. I Consigli di classi unificate sono presieduti da un Presidente, eletto tra i professori di ruolo afferenti ed e' nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. Il Presidente ha la responsabilita' del funzionamento del corso, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie, relaziona nei Consigli di facolta' sulle attivita' didattiche e tutoriali volte all'interno dei corsi di laurea costitutivi della classe unificata.
6. I Consigli di classi unificate di corsi interfacolta' e interuniversitari svolgono tutte le altre funzioni delle facolta', ad esclusione dei bandi di concorso e delle eventuali chiamate che sono demandate al Senato accademico.

Art. 28-bis.

Consigli di classe e di corso di laurea

1. Qualora lo richiedano oggettive esigenze organizzative, oltre ai Consigli di classi unificate, possono essere costituiti Consigli di classe e/o di corso di laurea.
2. I Consigli di classe di corso di laurea svolgono le seguenti funzioni:
a) elaborano e sottopongono alla approvazione dei Consigli di classi unificate gli ordinamenti didattici dei corsi, comprensivi della precisazione dei curricula e dell'attribuzione di creduti alle diverse attivita' formative;
b) indicono almeno una riunione l'anno per l'esame collegiale dei programmi in modo da assicurare il pieno rispetto del sistema dei crediti e il conseguimento degli obiettivi didattici previsti, predisponendo anche tipologie di accertamento del profitto che interessino piu' insegnamenti contemporaneamente;
c) valutano almeno una volta l'anno i risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, la produttivita' della didattica, allo scopo di predisporre eventuali interventi di recupero e di assistenza didattica.
Le funzioni di cui alla lettera a) vengono svolte previo parere favorevole di apposite commissioni interne al corso composte in modo paritetico da docenti e studenti.
3. I Consigli di classe e corso di laurea sono composti da tutti i docenti di ruolo afferenti e dai titolari di supplenze e affidamenti. Ai Consigli partecipano, sulla base di apposito regolamento, i rappresentanti degli studenti in proporzione agli iscritti ai corsi. Alle riunioni dei Consigli possono partecipare in occasione della discussione del precedente par. 2, lett. b), anche i professori a contratto responsabili di insegnamenti o di singoli moduli.
4. I Consigli sono presieduti da un docente di prima o di seconda fascia eletto tra i suoi componenti. Il Presidente dura in carica tre anni accademici, e' immediatamente rieleggibile una sola volta ed e' nominato con decreto del Rettore. Il Presidente ha la responsabilita' del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona nei Consigli di facolta' sulle attivita' didattiche e tutoriali svolte all'interno del corso.

Art. 35.

Corsi di eccellenza

1. I Corsi di laurea e di laurea specialistica appartenenti a qualunque classe possono essere affiancati da Corsi di eccellenza che prevedono insegnamenti ed altre attivita' didattiche o seminariali extracurriculari svolti anche in lingua straniera, e sono quindi riservati a studenti in possesso di conoscenze linguistiche adeguate e di particolari requisiti di merito definiti dal Senato accademico integrato sentiti i Consigli dei Corsi interessati.
2. I Corsi di eccellenza vengono gestiti da una apposita Scuola di eccellenza di Ateneo retta da un Consiglio dei responsabili dei singoli Corsi e da un Direttore eletto al suo interno con il compito di stabilire un programma complessivo delle attivita' didattiche e di promuovere iniziative comuni.

Art. 35-bis

Master e corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione
permanente e continua

1. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello richiedendo rispettivamente quale titolo di ammissione una laurea triennale o una laurea di livello specialistico.
2. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui e' stato possibile individuare l'esistenza reale.
3. I Master e i Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione permanente e continua possono integrare i Corsi di laurea e di laurea specidilistica al fine di assicurare una piu' elevata professionalizzazione. Il percorso formativo dei Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione permanente e continua e' di norma inferiore ad un anno.

Art. 36
Scuole di specializzazione e corsi di dottorato

1. Le Scuole di specializzazione perseguono lo scopo di avviare all'esercizio di determinate attivita' professionali. Il percorso formativo delle Scuole di specializzazione ha di norma durata biennale.
2. Esse sono rette da un Consiglio della Scuola al cui interno viene eletto un Direttore. Il Consiglio della Scuola e' composto da tutti i titolari di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso. Nel caso di Scuole di specializzazione interuniversitarie il Consiglio della Scuola viene integrato dai rettori degli Atenei aderenti, o loro delegati, che eleggeranno al proprio interno un Presidente.
Il Direttore ha la responsabilita' del funzionamento della Scuola; e' eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di ruolo e fuori ruolo che ne fanno parte a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in prima votazione e a maggioranza relativa nelle votazioni successive e dura in carica tre anni accademici.
3. I Corsi di dottorato perseguono lo scopo di far acquisire e mettere in atto gli strumenti metodologici necessari allo svolgimento di ricerche avanzate. Essi sono retti da un Collegio dei docenti al cui interno viene eletto un Direttore. Il percorso formativo dei Corsi di dottorato ha di norma durata triennale.
4. La Scuola di dottarato di Ateneo, che coordina i corsi di dottorato e' retta da un Consiglio, composto dai direttori dei singoli corsi e ha il compito di definire annualmente un calendario generale delle attivita' previste nei singoli corsi promuovendo iniziative didattiche comuni.

Art. 36-bis
Forme di cooperazione interuniversitaria

1. Ove la realizzazione degli obiettivi formativi lo richieda e al fine di favorire una migliore utilizzazione delle risorse possono essere istituiti Corsi di studio interfacolta' e interuniversitari.
2. Sulla base di apposite convenzioni o rapporti consortili l'Ateneo puo' attivare strutture didattiche o organizzare Corsi di studio ai sensi dell'art. 23 e rilasciare i titoli relativi anche congiuntamente con altri Atenei e in collaboraziomie con Enti esterni, pubblici o privati.
3. Nel quadro di accordi con universita' o istituzioni di formazione superiore estere la durata e il contenuto dei corsi di studio possono essere variamente determinati in conformita' alle normative europee e ai requisiti per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti in paesi stranieri.
4. Nel caso di Corsi di studio interuniversitari la composizione dei singoli Consigli di Corso di studio prevista dallo Statuto e dal presente regolamento andra' di norma integrata da un rappresentate per ogni Ateneo aderente, mentre le funzioni della facolta' verranno svolte da un organismo composto dai rettori degli Atenei aderenti, o loro delegati, e dai presidenti dei Consigli di Corso di studio interessati.

Art. 37
Corsi liberi

1. Su materie di interesse interdisciplinare o di elevato interesse culturale, l'Universita' puo' istituire e organizzare corsi liberi o insegnamenti annuali e reiterabili, previo stanziamento dei fondi necessari o acquisizioni di contributi esterni.

Art. 37-bis
Scuola di specializzazione per le professioni legali

1. La Scuola di specializzazione per professioni legali e' struttura didattica dell'Universita', cui contribuiscono le facolta' e i dipartimenti interessati. L'Universita' garantisce il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al suo funzionamento.
2. La Scuola e' retta da un Consiglio direttivo, nominato con decreto rettorale, e' composto di dodici membri, di cui sei professori di discipline giuridiche ed economiche designati dal Consiglio di facolta' di giurisprudenza; due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal Consiglio di facolta' di giurisprudenza nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato.
Il Consiglio dura in carica quattro anni.
3. Il Consiglio direttivo elegge un direttore, scelto tra i professori di ruolo. Il Consiglio cura la gestione organizzativa della Scuola; definisce la programmazione delle attivita' didattiche, ed esercita ogni altra attribuzione prevista dalla normativa vigente, in quanto compatibile con lo statuto di autonomia e con i regolamenti didattici di Ateneo.
 
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