Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 5 dicembre 2002
Autorizzazioni ai laboratori gia' autorizzati nonche' ai laboratori indicati nei decreti ministeriali 11 novembre 2002 al rilascio dei certificati di analisi ai fini della concessione degli aiuti al magazzinaggio privato per i vini da tavola, mosti d'uva, mosti d'uva concentrati e mosti d'uva concentrati rettificati, per la campagna 2002/2003.

IL CAPO DIPARTIMENTO
della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;
Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo: tra essi e' prevista la conformita' ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;
Visto il regolamento CE n. 1623/00 della Commissione del 25 luglio 2000 recante modalita' d'applicazione del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato che dispone la concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini e mosti di cui all'art. 24 del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio;
Considerato che nel certificato di analisi, ai fini degli aiuti indicati in epigrafe devono figurare gli esiti delle prove di analisi di seguito indicate:
per il vino:
caratteristiche cromatiche;
titolo alcolometrico volumico effettivo totale;
titolo alcolometrico volumico effettivo;
acidita' totale;
acidita' volatile;
zuccheri riduttori;
assenza di cattivo sapore;
anidride solforosa;
alcol metilico;
assenza di ibridi produttori diretti (per i vini rossi e rosati);
per i mosti di uva e mosti di uva concentrati:
massa volumica a 20oC e densita' relativa 20oC;
anidride solforosa totale;
titolo alcolometrico volumico effettivo;
zuccheri riduttori;
grado rifrattometrico a 20oC (per il mosto concentrato);
caratteristiche cromatiche (colore);
assenza di ibridi per i mosti rossi e rosati;
per i mosti di uva concentrati rettificati:
pH;
densita' ottica a 425 nm;
saccarosio;
indice di Folin-Ciocalteu;
acidita' totale;
zuccheri totali;
cationi totali;
conduttivita';
presenza di mesoinositolo;
massa volumica;
grado rifrattometrico.
Visti i decreti ministeriali con i quali alcuni laboratori, in data anteriore all'11 novembre 2002, sono stati autorizzati per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;
Visto il decreto 11 novembre 2002 recante differimento del termine di proroga delle autorizzazioni concesse ad alcuni laboratori al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, accreditati nella riunione del Consiglio direttivo del SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento di laboratori) del 16 ottobre 2002;
Visto il decreto 11 novembre 2002, recante differimento del termine di proroga delle autorizzazioni concesse ad altri laboratori al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, accreditati nella riunione della Commissione centrale tecnica del SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento di laboratori) del 31 ottobre 2002;
Visto che soltanto uno dei laboratori di cui ai predetti capoversi risulta autorizzato ad effettuare tutte le prove richieste per la concessione degli aiuti in epigrafe;
Considerato che il ristretto arco temporale entro il quale devono essere conclusi i contratti di magazzinaggio con l'organismo erogatore degli aiuti, non consentirebbe al predetto unico laboratorio di effettuare le analisi necessarie su tutto il territorio nazionale, ne' ad altri laboratori di ottenere l'accreditamento richiesto per l'autorizzazione;
Ritenuto che la tutela dell'interesse dell'intero settore vitivinicolo e' garantita dalla possibilita' per tutti i soggetti che abbiano i requisiti di concludere contratti di magazzinaggio;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all'emanazione di un provvedimento amministrativo che soddisfi le predette esigenze;

Decreta:

Art. 1.
1. L'autorizzazione concessa ai laboratori elencati nei decreti ministeriali dell'11 novembre 2002 citati nelle premesse ed ai laboratori autorizzati anteriormente a tale data, e' estesa al rilascio dei certificati di analisi aventi valore ufficiali, ai fini della concessione degli aiuti al magazzinaggio privato per i vini da tavola, mosti d'uva, mosti d'uva concentrati e mosti d'uva concentrati rettificati, limitatamente al territorio della regione di ubicazione dei laboratori.
2. La predetta estensione ha validita' limitata alla campagna 2002/2003.



Avvertenza:

Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.



 
Art. 2.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2002
Il capo Dipartimento: Ambrosio
 
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