Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2003 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 15 gennaio 2003
Elevazione per le azioni ordinarie emesse da Autostrade S.p.a. della percentuale prevista dall'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 13891).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto il decreto legislativo 24 febbiaio 1998, n. 58;
Visto l'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione in una societa' quotata superiore al novanta per cento di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;
Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che attribuisce alla Consob il potere di elevare per singole societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;
Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971;
Vista la comunicazione Consob DME/2078716 del 2 dicembre 2002 con la quale si stabiliscono i criteri generali per l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, in materia di modifica della percentuale di flottante rilevante per l'OPA residuale indicata dall'art. 108 del medesimo decreto;
Vista la comunicazione del 31 dicembre 2002 effettuata, ai sensi dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla Newco28 S.p.a in relazione all'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalita' delle azioni ordinarie emesse dalla Autostrade S.p.a.;
Considerato che, a seguito della citata operazione, potrebbe risultare per le azioni ordinarie emesse dalla Autostrade S.p.a. una soglia di possesso superiore al limite del 90 per cento stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;
Vista la comunicazione di Borsa Italiana S.p.a. la quale, con nota del 7 gennaio 2003, ha proposto di adottare per Autostrade S.p.a., ai fini della promozione di un'offerta pubblica di acquisto residuale sulle azioni ordinarie emesse dalla predetta societa', una soglia di possesso superiore al 90 per cento e pari al 92 per cento del relativo capitale ordinario;
Ritenuto che una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dalla Autostrade S.p.a. pari all'8 per cento, corrispondente ad una capitalizzazione, calcolata sulla base dei prezzi ufficiali rilevati nel periodo compreso tra il 1 maggio 2002 ed il 31 ottobre 2002, pari a circa 792 milioni di euro, e' idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

Delibera

ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le azioni ordinarie emesse dalla Autostrade S.p.a. la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto e' elevata al 92 per cento.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
Milano, 15 gennaio 2003
Il Presidente: Spaventa
 
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