IL DIRETTORE REGIONALE della Toscana
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate; Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate; Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;
Si dispone:
E' accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena dal 9 al 12 dicembre 2002, dalle ore 11,30 alle ore e 12,30 e in data 13 dicembre 2002 intera giornata. Motivazioni. La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota protocollo n. 112\7\2002 in data 8 gennaio 2003, con la quale la procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena dal 9 al 12 dicembre 2002, causato da assemblea del personale dalle ore 11,30 alle ore 12,30 e in data 13 dicembre 2002, causato da sciopero generale intera giornata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 14 gennaio 2003 Il direttore regionale: Pardi |