Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 14 gennaio 2003, n. 7 |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, di seguito denominata "Convenzione".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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| ART. 2.
1. Piena e intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 26 della Convenzione stessa. |
| ART. 3.
1. Dopo l'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: "ART. 25-quater. - (Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico). - 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresi' in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". |
| ART. 4.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo le parole: "di beni e servizi," sono inserite le seguenti: "il divieto di prestazione di servizi finanziari,".
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369 (Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente. "Art. 2 (Disposizioni di carattere sanzionatorio). - 1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di servizi il divieto di prestazione di servizi finanziari ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta' del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo. 3. I soggetti indicati nei regolamenti richiamati al comma 1 sono obbligati a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, l'entita' dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ovvero, se successiva, dalla data di formazione dei capitali o delle risorse finanziarie. L'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla meta' dell'importo della sanzione di cui al comma 2. 4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche.".
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| ART. 5.
1. All'articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attivita' illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale".
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre grave forme di manifestazione di pericolosita' sociale) come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 26. - 1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale sono commessi nell'esercizio di attivita' bancaria, professionale o di cambio-valuta ovvero di altra attivita' soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attivita' illecita integri i delitti previsti dall'art. 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale.". - Si riporta il testo dell'art. 270-bis del codice penale: "Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.".
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| ART. 6.
1. All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata gia' richiesta o corrisposta da altro Stato".
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata) come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata gia' richiesta o corrisposta da altro Stato. 2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi' corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita' delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice penale, a condizione che: a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale; b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. 3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a chiunque subisca un invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime. 4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato. 5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita' permanente che comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della capacita' lavorativa.".
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| ART. 7.
1. Le somme provenienti dalle confische operate per reati di terrorismo, anche internazionale, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, alla voce "Ministero dell'interno", per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Per la destinazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo si applica la disposizione dell'articolo 12-sexies, comma 4-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 12-sexies, comma 4-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifica urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356: "4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.".
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| ART. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2412): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri (Berlusconi) il 26 febbraio 2002 e dal Ministro della giustizia (Castelli). Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 marzo 2002, con pareri delle commissioni I, V, VI. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 9, 24 aprile 2002, 8 maggio 2002 e 12 giugno 2002. Esaminato in aula il 17 giugno 2002 e approvato il 19 giugno 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1524): Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia) e 3a (Affari esteri e migrazione), in sede referente, il 26 giugno 2002, con pareri delle commissioni 1a, 5a e 6a. Esaminato dalle commissioni riunite 2a e 3a, in sede referente, l'11 e 18 luglio 2002. Esaminato in aula e approvato con modificazioni il 24 luglio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2412-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 settembre 2002, con parere della commissione I. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 25 settembre 2002; 16 ottobre 2002, 5 e 20 novembre 2002. Esaminato in aula il 16 dicembre 2002, ed approvato definitivamente il 19 dicembre 2002. |
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