Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 14 gennaio 2003, n. 7
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, di seguito denominata "Convenzione".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.



 
ART. 2.

1. Piena e intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.
 
ART. 3.

1. Dopo l'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:
"ART. 25-quater. - (Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico). - 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresi' in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".
 
ART. 4.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo le parole: "di beni e servizi," sono inserite le seguenti: "il divieto di prestazione di servizi finanziari,".



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 12 ottobre
2001, n. 369 (Misure urgenti per reprimere e contrastare il
finanziamento del terrorismo internazionale), convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431,
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente.
"Art. 2 (Disposizioni di carattere sanzionatorio). - 1.
Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle
disposizioni recanti il divieto di servizi il divieto di
prestazione di servizi finanziari ovvero recanti il
congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie,
contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione
europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1
e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore alla meta' del valore dell'operazione stessa e
non superiore al doppio del valore medesimo.
3. I soggetti indicati nei regolamenti richiamati al
comma 1 sono obbligati a comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro,
l'entita' dei capitali e delle altre risorse finanziarie
oggetto di congelamento entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti ovvero, se successiva,
dalla data di formazione dei capitali o delle risorse
finanziarie. L'omissione o il ritardo della comunicazione,
al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre
violazioni previste dal presente decreto, sono puniti con
una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un
terzo e non superiore alla meta' dell'importo della
sanzione di cui al comma 2.
4. Per l'accertamento delle violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo e per
l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le
disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico
delle norme di legge in materia valutaria, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148, e successive modifiche.".



 
ART. 5.

1. All'articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attivita' illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale".



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 19 marzo
1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre grave forme di
manifestazione di pericolosita' sociale) come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 26. - 1. Quando i fatti previsti dagli articoli
648, 648-bis e 648-ter del codice penale sono commessi
nell'esercizio di attivita' bancaria, professionale o di
cambio-valuta ovvero di altra attivita' soggetta ad
autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o
registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le
misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o
di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi
ordinamenti.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
quando l'attivita' illecita integri i delitti previsti
dall'art. 270-bis del codice penale in relazione alle
condotte di finanziamento del terrorismo, anche
internazionale.".
- Si riporta il testo dell'art. 270-bis del codice
penale:
"Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di terrorismo
anche internazionale o di eversione dell'ordine
democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza,
dirige o finanzia associazioni che si propongono il
compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la
reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo
ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti
contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.".



 
ART. 6.

1. All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata gia' richiesta o corrisposta da altro Stato".



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata) come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca
un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni
riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio
dello Stato di atti di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso
non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi
ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione
fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di
invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita'
lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto
percentuale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei
casi in cui l'elargizione sia stata gia' richiesta o
corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi'
corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente,
per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza
dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti
delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita'
delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice
penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla
commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che
con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, al tempo
dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti
delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita' del
suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva,
ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si
era gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e
dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a
chiunque subisca un invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o
repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a
condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle
attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre
corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3,
subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o
lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata,
e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei
casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita',
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di
azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi
nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita'
permanente che comporti la cessazione dell'attivita'
lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata
all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della
capacita' lavorativa.".



 
ART. 7.

1. Le somme provenienti dalle confische operate per reati di terrorismo, anche internazionale, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, alla voce "Ministero dell'interno", per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. Per la destinazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo si applica la disposizione dell'articolo 12-sexies, comma 4-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 12-sexies, comma 4-ter,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifica urgenti
al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356:
"4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le
elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro
stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
conseguenti al reato.".



 
ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2412):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e,
ad interim, Ministro degli affari esteri (Berlusconi) il
26 febbraio 2002 e dal Ministro della giustizia (Castelli).
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III
(Affari esteri e comunitari), in sede referente, il
12 marzo 2002, con pareri delle commissioni I, V, VI.
Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede
referente, il 9, 24 aprile 2002, 8 maggio 2002 e 12 giugno
2002.
Esaminato in aula il 17 giugno 2002 e approvato il
19 giugno 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1524):
Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia) e 3a
(Affari esteri e migrazione), in sede referente, il
26 giugno 2002, con pareri delle commissioni 1a, 5a e 6a.
Esaminato dalle commissioni riunite 2a e 3a, in sede
referente, l'11 e 18 luglio 2002.
Esaminato in aula e approvato con modificazioni il
24 luglio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2412-B):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III
(Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3
settembre 2002, con parere della commissione I.
Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede
referente, il 25 settembre 2002; 16 ottobre 2002, 5 e
20 novembre 2002.
Esaminato in aula il 16 dicembre 2002, ed approvato
definitivamente il 19 dicembre 2002.
 
----> Vedere ratifica da pag. 5 a pag. 26 della G.U. <----
 
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