Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI GRASSANO |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
|
|
Il comune di Grassano (provincia di Matera) ha adottato il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. (Omissis). I. Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto dal 1 gennaio 2003; 1 - aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari adibiti ad abitazione principale: cinque per mille 2 - aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione e per gli immobili diversi dalle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: sei per mille; 3 - aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili e inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico, alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, all'utilizzo di sottotetti: quattro per mille da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; II - Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 5 del regolamento I.C.I.; III - Valgono le riduzioni ed esenzioni di cui agli articoli 7 e 8 del citato regolamento I.C.I.; IV - Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente: le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari adibiti ad abitazione principale; V - Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). |
|
|
|