Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2002, n. 304 |
Regolamento recante integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, sulle caratteristiche delle tessere di riconoscimento del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; Considerato che, ai sensi degli articoli 17 e 21, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le modalita' e caratteristiche delle tessere del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono stabilite con una integrazione al Regolamento di servizio, approvato con il citato decreto n. 82 del 1999; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2002; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento: Art. 1. Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82
1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, e' inserito il seguente: "Art. 6-bis (Tessere di riconoscimento del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Le tessere di riconoscimento del personale del ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, conformi agli allegati D-BIS e D-TER, hanno le dimensioni di mm. 100 \times 65 e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia, la qualifica, il cognome e nome, il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti la statura, il colore dei capelli, il colore degli occhi, il gruppo sanguigno, la data del rilascio e l'autorita' che rilascia il documento; nonche' la stampigliatura: "Corpo di polizia penitenziaria e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture: "Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e: "Tessera di riconoscimento con l'indicazione: "Validita': dieci anni dalla data del rilascio . 2. Il colore delle tessere di cui al comma 1 e' rosso scuro. 3. Ai vice commissari in prova del ruolo direttivo ordinario e' rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste al comma 1, che, in luogo della qualifica, reca il termine: "allievo vice commissario . 4. Le tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 5. Fino al rilascio delle tessere di riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, al personale interessato verra' consegnato un attestato a cura del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riportante i dati anagrafici e la ritrazione fotografica digitalizzata di ciascun avente diritto.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Pisanu, Ministro dell'interno Martino, Ministro della difesa Moratti, Ministro del-l'istruzione, dell'universita' e della ricerca Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 67
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino della carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della Magistratura): "Art. 12 (Delega al Governo per la riorganizzazione del personale dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. Al fine di consentire il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale generale dei Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo, nonche' al fine di realizzare un ampio decentramento delle funzioni e della responsabilita' nella conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, adeguando di conseguenza le strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sulla base dei criteri concernenti la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici della Amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ampliamento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e adeguamento dei profili professionali del personale che vi opera in relazione all'esigenza di assicurare la piu' efficace realizzazione dei fini istituzionali; b) istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato; c) armonizzazione delle norme contenute nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i principi stabiliti alle lettere precedenti; d) riapertura dei termini previsti dall'art. 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ovvero loro ricollocazione professionale; e) integrazione dell'organico e adeguamento dei livelli di professionalita' del personale amministrativo delle aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili, tecniche, della sicurezza e del personale, prevedendo l'effettiva realizzazione delle aree medesime in ogni istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale rilevanza; f) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate. 2. Il Governo e' delegato altresi' ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere requisiti e modalita' di accesso al ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno; b) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a duecento unita', l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali del direttore di istituto penitenziario; c) prevedere modalita' di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di eta' solo per esigenze di servizio; sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi; d) prevedere eventuali disposizioni transitorie. 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere. 4. L'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, fino ad integrale copertura dei posti, mediante le ordinarie procedure concorsuali di professionisti psicologi di particolare qualificazione, conferendo loro incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, corrispondendo a tale personale la retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 80 miliardi per l'anno 2000 e in lire 116.988.295.000 a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Si riporta il testo degli articoli 17 e 21, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266): "Art. 17 (Tessera di riconoscimento). - 1. Al personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria e' rilasciata dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore dell'ufficio centrale del personale, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalita' e caratteristiche sono stabilite con un'integrazione al regolamento di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. 2. Il personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, in divisa o munito della tessera di riconoscimento, ha diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane". "Art. 21 (Funzioni e ordinamento del personale appartenente al ruolo direttivo speciale). - 1. (Omissis). 2. Il predetto personale, al quale, per tutto quanto non specificamente previsto, si applicano le norme di cui al capo II, svolge le medesime funzioni attribuite agli appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria.". - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa).". Nota all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, reca: "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria".
|
| Allegati
----> Vedere Allegati alle pagg. 5 - 6 della G.U. <---- |
|
|
|