Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2002, n. 304
Regolamento recante integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, sulle caratteristiche delle tessere di riconoscimento del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
Considerato che, ai sensi degli articoli 17 e 21, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le modalita' e caratteristiche delle tessere del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono stabilite con una integrazione al Regolamento di servizio, approvato con il citato decreto n. 82 del 1999;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2002;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1. Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82

1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Tessere di riconoscimento del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Le tessere di riconoscimento del personale del ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, conformi agli allegati D-BIS e D-TER, hanno le dimensioni di mm. 100 \times 65 e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia, la qualifica, il cognome e nome, il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti la statura, il colore dei capelli, il colore degli occhi, il gruppo sanguigno, la data del rilascio e l'autorita' che rilascia il documento; nonche' la stampigliatura: "Corpo di polizia penitenziaria e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture: "Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e: "Tessera di riconoscimento con l'indicazione: "Validita': dieci anni dalla data del rilascio .
2. Il colore delle tessere di cui al comma 1 e' rosso scuro.
3. Ai vice commissari in prova del ruolo direttivo ordinario e' rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste al comma 1, che, in luogo della qualifica, reca il termine: "allievo vice commissario .
4. Le tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Fino al rilascio delle tessere di riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, al personale interessato verra' consegnato un attestato a cura del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riportante i dati anagrafici e la ritrazione fotografica digitalizzata di ciascun avente diritto.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Moratti, Ministro del-l'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 67



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 28
luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino
della carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
disposizioni per il restante personale del Ministero degli
affari esteri, per il personale militare del Ministero
della difesa, per il personale dell'amministrazione
penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore
della Magistratura):
"Art. 12 (Delega al Governo per la riorganizzazione del
personale dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. Al fine
di consentire il riconoscimento quali uffici di livello
dirigenziale generale dei Provveditorati
dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi
di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di
livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli
uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di
quelli di minore rilievo, nonche' al fine di realizzare un
ampio decentramento delle funzioni e della responsabilita'
nella conduzione delle sedi periferiche
dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia
minorile, adeguando di conseguenza le strutture del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e
dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo
e' delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, sulla base dei criteri concernenti la
riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici della
Amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) ampliamento delle dotazioni organiche
dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia
minorile e adeguamento dei profili professionali del
personale che vi opera in relazione all'esigenza di
assicurare la piu' efficace realizzazione dei fini
istituzionali;
b) istituzione di un ruolo direttivo ordinario del
Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a
quella del personale di pari qualifica del corrispondente
ruolo della Polizia di Stato;
c) armonizzazione delle norme contenute nella legge
15 dicembre 1990, n. 395, con i principi stabiliti alle
lettere precedenti;
d) riapertura dei termini previsti dall'art. 25,
comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per gli
ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo
degli agenti di custodia, ovvero loro ricollocazione
professionale;
e) integrazione dell'organico e adeguamento dei
livelli di professionalita' del personale amministrativo
delle aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili,
tecniche, della sicurezza e del personale, prevedendo
l'effettiva realizzazione delle aree medesime in ogni
istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di
eguale rilevanza;
f) esplicita indicazione delle norme legislative
abrogate.
2. Il Governo e' delegato altresi' ad emanare, nel
termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che
preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel
Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il
personale appartenente al ruolo degli ispettori del
medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con
decreto del Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando
le dotazioni organiche complessive del personale del Corpo
di polizia penitenziaria, nell'esercizio della delega
saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere requisiti e modalita' di accesso al
ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli ed
esami e di uno speciale corso di formazione di durata non
inferiore ad un anno;
b) prevedere la dotazione organica comunque non
superiore a duecento unita', l'articolazione in qualifiche,
le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le
connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili
professionali del direttore di istituto penitenziario;
c) prevedere modalita' di progressione nel ruolo e di
permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei
limiti di eta' solo per esigenze di servizio; sono esclusi
l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso
ad essi;
d) prevedere eventuali disposizioni transitorie.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione,
trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche
in assenza del parere.
4. L'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, fino
ad integrale copertura dei posti, mediante le ordinarie
procedure concorsuali di professionisti psicologi di
particolare qualificazione, conferendo loro incarichi
individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, corrispondendo a tale personale la
retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda
spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione
statale.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in lire 30 miliardi per l'anno 1999,
in lire 80 miliardi per l'anno 2000 e in lire
116.988.295.000 a decorrere dall'anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 21, comma 2,
del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento
delle strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia
minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266):
"Art. 17 (Tessera di riconoscimento). - 1. Al personale
del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria e' rilasciata dal direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal
direttore dell'ufficio centrale del personale, una speciale
tessera di riconoscimento, le cui modalita' e
caratteristiche sono stabilite con un'integrazione al
regolamento di servizio approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
2. Il personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo
di polizia penitenziaria, in divisa o munito della tessera
di riconoscimento, ha diritto al libero percorso sulle
linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane".
"Art. 21 (Funzioni e ordinamento del personale
appartenente al ruolo direttivo speciale). - 1. (Omissis).
2. Il predetto personale, al quale, per tutto quanto
non specificamente previsto, si applicano le norme di cui
al capo II, svolge le medesime funzioni attribuite agli
appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di
polizia penitenziaria.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).".
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1999, n. 82, reca: "Regolamento di servizio del
Corpo di polizia penitenziaria".



 
Allegati

----> Vedere Allegati alle pagg. 5 - 6 della G.U. <----
 
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