Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI ALATRI
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Alatri (prov. di Frosinone) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
2) di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta I.C.I. per l'anno 2003:
a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno di imposta 2003 e' stabilita nella misura del 6,5 per mille;
b) l'aliquota I.C.I. per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e' stabilita nella misura del 5 per mille;
c) l'aliquota dell'imposta I.C.I. sugli immobili destinati a negozi, botteghe, autorimesse e' stabilita nella misura del 5,50 per mille, alle condizioni e con le limitazioni previste nella parte premessa che qui si richiamano;
3) e' approvato, in relazione all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, il quadro di detrazioni ed agevolazioni in appresso descritto:
la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' pari ad Euro 129,11;
ulteriore detrazione, a richiesta del soggetto passivo dell'imposta, con domanda da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, di un importo fino ad Euro 129,11 per:
A) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno n. 2 (due) anni a far data dal 1 gennaio 2003;
B) inoccupati che abbiano perso l'indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso dell'anno 2002;
C) lavoratori in mobilita' da oltre sei mesi;
D) lavoratori in cassa integrazione;
E) nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto portatore di handicap (non inferiore al 75%);
F) coloro che abbiano compiuto 65 anni entro l'anno 2002.
Per potere fruire della ulteriore detrazione di cui sopra (Euro 129,11) e' necessario che:
nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda altre unita' immobiliari sul territorio nazionale;
il reddito dell'intero nucleo familiare non superi la somma pari ad Euro 9.296,22, incrementata di Euro 1.032,91 per ogni componente in piu' rispetto al proprietario, ad eccezione di quanto elencato al punto E) il cui reddito annuale e' elevato ad Euro 14.460,79.
Viene - inoltre - riconosciuta, sempre relativamente alla prima casa, una detrazione base di Euro 129,11 a quei proprietari che, per i motivi di anzianita' o di infermita', siano residenti presso un istituto di ricovero sanitario, a condizione che l'immobile in parola non sia stato dato in locazione, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, con allegato certificato di degenza o di ricovero;
4) ai fini delle disposizioni contenute nella presente deliberazione, il riferimento al nucleo familiare deve intendersi quello risultante dai registri anagrafici del comune.
(Omissis).
 
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