Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 30 dicembre 2002
Ripartizione delle risorse per il finanziamento delle iniziative delle regioni a statuto ordinario finalizzate al sostegno dell'innovazione e dell'ammodernamento degli impianti a fune.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge 1 agosto 2002, n. 166, pubblicata nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 158/L del 3 agosto 2002, che detta disposizioni per il trasferimento di risorse per un totale di 180 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario per concedere contributi a progetti di investimento per l'ammodernamento e l'innovazione di impianti a fune;
Visto il comma 6 dell'art. 31 della predetta legge n. 166/2002 che prevede, con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la ripartizione delle risorse per il finanziamento delle iniziative regionali di sostegno all'innovazione e all'ammodernamento degli impianti a fune;
Vista la circolare del 23 giugno 1999, n. 900354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1999, applicativa dell'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 753 dell'11 luglio 1980, che detta "nuove norme in materia di polizia, di sicurezza e di regolarita' nell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, n. 23, recante "norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari, aerei e terrestri";
Visto il decreto del 24 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 20 dicembre 1999, che ripartisce tra le regioni a statuto ordinario l'importo di L. 200.000.000.000 del "Fondo" per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune previsto dall'art. 8 della legge n. 140/1999 per importi di L. 10.000.000.000 da erogare annualmente nel periodo dal 1999 al 2018, per gli importi come di seguito indicato;

=====================================================================
| Lire | Euro ===================================================================== Piemonte.... | 773.900.000| 339.685,99 Lombardia.... | 2.284.700.000| 1.179.949,07 Veneto.... | 2.240.250.000| 1.156.992,57 Liguria.... | 529.200.000| 273.308,99 Emilia e Romagna.... | 676.150.000| 349.202,33 Toscana.... | 1.170.250.000| 604.383,69 Marche.... | 544.100.000| 281.004,20 Umbria.... | 85.450.000| 44.131,24 Lazio.... | 16.150.000| 8.340,78 Abruzzo.... | 1.471.300.000| 759.863,04 Molise.... | 33.050.000| 17.068,90 Campania.... | 137.750.000| 71.141,94 Basilicata.... | 37.750.000| 19.496,25

Visto il decreto del 31 luglio 2002 del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che modifica il predetto decreto del 24 novembre 1999 per la ripartizione delle risorse del "Fondo" di Euro 92.962.241,84 (pari a L. 180.000.000.000) negli anni dal 2001 al 2018 per gli importi qui di seguito indicati:

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| Euro ===================================================================== Piemonte | 420.912,37 Lombardia | 1.243.341,57 Veneto | 1.219.354,74 Liguria | 10.472,71 Emilia e Romagna | 368.004,46 Toscana | 636.963,34 Marche | 296.101,78 Umbria | 46.452,20 Lazio | 8.779,77 Abruzzo | 800.795,35 Molise | 17.932,42 Campania | 74.943,58 Basilicata | 20.514,70

Tenuto conto che sono state erogate alle regioni a statuto ordinario in totale le somme qui di seguito indicate dovute quanto a Euro 5.164.568,99 per gli anni 1999 e 2000 con le modalita' del decreto interministeriale 24 novembre 1999, e quanto a Euro 5.164.568,99 con le modalita' del decreto interministeriale del 31 luglio 2002:

=====================================================================
| Euro ===================================================================== Piemonte | 820.598,36 Lombardia | 2.423.290,64 Veneto | 2.376.347,31 Liguria | 283.781,70 Emilia e Romagna | 717.206,79 Toscana | 1.241.347,03 Marche | 577.105,98 Umbria | 90.583,44 Lazio | 17.120,55 Abruzzo | 1.560.658,39 Molise | 35.001,32 Campania | 146.085,52 Basilicata | 40.010,95

Tenuto conto che a seguito della delibera n. 84 del 30 gennaio 2001 della giunta della regione Liguria la regione deve restituire la somma di Euro 525.672,56 in applicazione della modifica introdotta dal D.I. del 31 luglio 2002 al D.I. del 24 novembre 1999, per aver liquidato Euro 557.090,69 rispetto ad Euro 31.418,13 dovuti;
Considerata l'intesa con le regioni a statuto ordinario raggiunta nella seduta del 19 dicembre 2002 della Conferenza Stato-regioni e province autonome per la ripartizione delle risorse di Euro 180.000.000,00 previste dall'art. 31 della legge n. 166/2002 per aver approvato i seguenti criteri:
a) l'importo di Euro 87.797.672,85 (pari a L. 200.000.000.000 meno L. 30.000.000.000) di cui al decreto del 31 luglio 2002, registrato all'Ufficio centrale di bilancio al n. 3736 del 9 settembre 2002, previsto per gli anni dal 2002 al 2018, con la stessa ripartizione degli investimenti ammissibili alle agevolazioni di cui alle domande presentate alle regioni con riferimento al primo "bando" dell'anno 1999, in applicazione dell'art. 8 della legge n. 140/1999;
b) l'importo di Euro 18.440.465,43 (pari al 20% di Euro 92.202.327,15) da ripartire uniformemente tra tutte le regioni a statuto ordinario con impianti a fune in servizio pubblico;
c) l'importo di Euro 32.270.814,50 (pari al 35% di Euro 92.202.327,15) da ripartire in funzione del numero degli impianti esistenti al 31 dicembre 2001 tenuto conto di un coefficiente pari a 1 per le funivie bifuni e funicolari, pari a 0,80 per le seggiovie e le cabinovie ad attacco fisso ed agganciamento automatico e pari a 0,40 per le sciovie e gli ascensori elettrici;
d) l'importo di Euro 41.491.047,22 (pari al 45% di Euro 92.202.327,15) da ripartire in funzione del numero di impianti che alla data del 31 dicembre 2001 hanno superato la prima revisione generale secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 gennaio 1985, n. 23 "Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri", tenendo, altresi', presenti i pesi per tipologia di impianti indicati alla precedente lettera b);
Decreta:
Art. 1.

Le risorse di Euro 180.000.000,00 sono ripartite e liquidate alle regioni a statuto ordinario per gli importi indicati nel seguente prospetto tenendo conto che per la regione Liguria l'importo da liquidare e' al netto di Euro 525.672,56 per tener conto delle modifiche approvate con delibera n. 84 del 30 gennaio 2001 della giunta della Liguria, citata nelle premesse:

----> Vedere tabella a pag. 13 della G.U. <----
 
Art. 2.

Le regioni con le risorse assegnate possono concedere agevolazioni a seguito di presentazione di domande per progetti di investimento presentati dalle imprese per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune.
Le regioni possono concedere ed erogare le agevolazioni ai progetti di investimento nei limiti e con modalita' indicate dalla Commissione europea, C (2002) 599 fin, del 27 febbraio 2002, a seguito dell'esame del regime di aiuto n. 0376/2001 trasmesso per applicare l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
 
Art. 3.

Le regioni per la concessione e l'erogazione dei contributi alle imprese che hanno presentato domanda con il primo bando indetto nell'anno 1999 debbono tener conto dell'ordine in graduatoria stabilito dalla data di presentazione delle domande di agevolazione.
Per i progetti di cui al precedente comma, il contributo e' concesso nella misura del 40% della spesa ammissibile oggetto della domanda presentata dalle imprese in seguito al bando emanato con circolare del 23 giugno 1999, n. 900354, applicativa dell'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, a condizione che risultino realizzati o in corso di realizzazione, entro la data del 31 dicembre 2002, i progetti di investimento.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2002
Il Ministro delle attività produttive
Marzano

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
 
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