Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 13 gennaio 2003 |
Determinazione, per l'anno 2003, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento e, comunque, in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei; Visto l'art. 48, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero; Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale autorita' concertante; Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con i quali rispettivamente sono stati istituiti il Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze, ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in luogo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati; Visto l'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori; Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2002, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 2002 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2002; Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneita'; Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate; Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2003, alla determinazione delle retribuzioni in questione; Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 15 novembre 2002; Decreta: Art. 1. Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 2003 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2003, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. Fasce di retribuzione
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1. |
| Art. 3. Frazionabilita' delle retribuzioni
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate. |
| Art. 4. Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2003
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
| ----> Vedere tabelle da pag. 18 a 22 della G.U. <---- |
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