Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 gennaio 2003
Modificazioni del decreto 9 marzo 1999 concernente criteri e modalita' per la contrazione dei mutui destinati alla prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro - Direzione VI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna", e in particolare l'art. 1 con il quale "per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 150 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 1994";
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 295, recante "Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico" la quale all'art. 3, comma 2, stabilisce che "per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1999 e di lire 10 miliardi dall'anno 2000, che affluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultanti da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" la quale all'art. 50, comma 1, lettera b), stabilisce che "per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalita' di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70 miliardi dell'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e lire 30 miliardi dall'anno 2001. I soggetti beneficiari ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalita' che verranno stabiliti con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il presidente del comitato istituito dall'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori";
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) e, in particolare, l'art. 54, comma 1, il quale prevede che: "Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti di impegno di cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati";
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e, in particolare, l'art. 144, comma 1, il quale prevede che: "Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati, nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati";
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e, in particolare, l'art. 45, comma 1, il quale prevede che: "Al fine di agevolare lo sviluppo dell'eco-nomia e dell'occupazione, sono autorizzati, nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati";
Visto l'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, concernente adempimenti per l'erogazione della rata di mutuo;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo che ha istituito, tra gli altri, il Ministero dell'economia e delle finanze organizzato in Dipartimenti;
Visto il decreto 9 marzo 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1999, recante "Criteri e modalita' per la contrazione dei mutui di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, destinati alla prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia";
Ritenuto opportuno aggiornare le modalita' e le condizioni per la contrazione dei mutui di cui ai citati art. 3, comma 2, della legge n. 295/1998 e art. 50, comma 1, lettera b), della legge n. 448/1998 e successive integrazioni, fissati con il citato decreto del 9 marzo 1999;
Decreta:
Art. 1.

I commi 4 e 5 dell'art. 2 del decreto 9 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1999, di cui al preambolo, sono sostituiti dai seguenti commi:
"Gli interessi che matureranno nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, calcolati sugli importi erogati e con decorrenza dal giorno successivo alla data di erogazione, saranno determinati al tasso Euribor sei mesi, riportato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,20 punti percentuali annui.".
"Il tasso fisso che dovra' regolare il debito residuo alla data dell'ultima erogazione, sara' pari al Tasso Interest Rate Swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro a dieci anni, rilevato alle ore dodici del decimo giorno lavorativo bancario antecedente la data dell'ultima erogazione sulla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,15 punti percentuali annui.".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2003
Il direttore generale: Siniscalco
 
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