Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 14 gennaio 2003, n. 8
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997.
 
ART. 2.

1. Piena e intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
 
ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annui euro 22.930, ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1575):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e
Ministro degli affari esteri ad interim (Berlusconi)
l'8 luglio 2002.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 settembre 2002 con pareri delle
commissioni, 1ª, 4ª e 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 2 ottobre 2002.
Relazione scritta annunciata l'8 ottobre 2002 (atto n.
1575/A - relatore sen. Pellicini).
Esaminato in aula e approvato il 10 ottobre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3257):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 15 ottobre 2002 con pareri delle commissioni
I, IV, V, e X.
Esaminato dalla III commissione il 22 ottobre e il
28 novembre 2002.
Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato, il
19 dicembre 2002.
 
ACCORDO
SULLA
COOPERAZIONE NEL SETTORE MILITARE
TRA
IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE
DELLA ROMANIA

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa Nazionale della Romania, d'ora in avanti chiamati le "Parti":

- RIAFFERMANDO il loro attaccamento nei confronti degli obiettivi e
del principi della Carta delle Nazioni Unite: - RICORDANDO che gli obiettivi e i principi della Carta di Parigi per
una nuova Europa, nonche' la firma del Trattato sulle Forze Armate
Convenzionali in Europa da parte degli Stati Europei danno una
nuova dimensione ai loro rapporti reciproci: - PRENDENDO ATTO degli impegni assunti nell'ambito
dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
per la promozione di una maggiore apertura e trasparenza nelle loro
attivita' militari e del rafforzamento della sicurezza mediante
misure tese ad aumentare la fiducia e la sicurezza; - TENENDO CONTO del Documento di Vienna del 1992 sui negoziati
relativi alle misure atte a rafforzare la fiducia e la sicurezza
reciproche: - SULLA BASE delle disposizioni del Trattato di Amicizia e
Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Romania, firmato a
Bucarest il 23 luglio 1991; - INTENZIONATI a promuovere, nel contesto della Partnership for
Peace, i rapporti preesistenti basati sull'amicizia e la
cooperazione, nonche' ad ampliare i loro accordi bilaterali con
altre misure atte a rafforzare la fiducia e la sicurezza
reciproche.

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

SCOPO DELL'ACCORDO

Le Parti contraenti agiranno di concerto e nel rispetto dei provvedimenti giuridici vigenti, allo scopo di sviluppare la cooperazione militare in uno spirito di amicizia e di comprensione reciproche.
ARTICOLO 2

SETTORI DELLA COOPERAZIONE MILITARE

La cooperazione militare tra le due Parti sara' attuata nei seguenti settori:

- politica militare e di sicurezza;
- aspetti militari del controllo degli armamenti e del disarmo;
- organizzazione, dotazione, attivita' e gestione delle Forze
Armate nell'ambito dell'istituzione militare;
- selezione, formazione e perfezionamento dell'addestramento del
personale militare e civile;
- sistema finanziario e di contabilita' nelle forze armate
(assegnazione di fondi di bilancio);
- logistica, con particolare riferimento ai sistemi e alle
procedure di approvvigionamento ed alla sanita' militare;
- attivita' dei servizi di topogeodesia e idrografia;
- storia militare, pubblicazioni e musei militari;
- produzione ed equipaggiamento con moderni sistemi di difesa;
- acquisto di materiali destinati alla difesa;
- assistenza tecnica militare;
- cooperazione industriale tra ditte produttrici nel campo
industriale della difesa;
- servizi di controllo qualita' dei prodotti forniti dai due
Ministeri della Difesa;
- manifestazioni culturali e sportive nell'ambito delle Forze
Armate;
- giustizia militare e problemi inerenti alla legislazione
militare.

Le attivita' elencate nel presente Accordo possono essere estese o limitate tramite un'intesa reciproca fra le due Parti.
Allo scopo di mettere in atto la cooperazione in determinati settori fra quelli suindicati, si possono concordare intese supplementari o protocolli di applicazione con riferimento ai dettagli inerenti agli aspetti in oggetto.
ARTICOLO 3

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA COOPERAZIONE

La cooperazione fra le due Parti sara' attuata nelle seguenti forme principali:

- visite ufficiali e di lavoro di delegazioni guidate da
rappresentati di alto rango; - scambi di esperienza degli esperti in vari campi di attivita'; - contatti tra istituti militari di tipologia simile; - scambio di conferenzieri e studenti tra istituti di formazione
militari, nonche' di materiale didattico; - partecipazione a corsi, seminari e simposi; - scambio di visite fra le navi; - scambio di materiale informativo e di studi; - manifestazioni culturali e sportive; - assistenza tecnica reciproca per determinare le caratteristiche
tattiche e tecniche dei sistemi e dei mezzi necessari alle esigenze
della difesa nelle quali le Parti decidono di collaborare; - accordo sui programmi di cooperazione al fine di produrre ed
equipaggiare gli eserciti delle Parti con nuovi tipi di sistemi e
mezzi tecnici di difesa, nonche' sull'ammodernamento dei sistemi
esistenti; - approvvigionamento diretto e/o mediante contratti con societa'
costruttrici di prodotti militari, equipaggiamenti e materiale
relativo ai bisogni della difesa stabilito previo il comune accordo
tra le parti; - l'appoggio di iniziative destinate a promuovere la cooperazione
industriale tra le societa' produttrici di sistemi e mezzi tecnici
per la difesa; - l'organizzazione periodica di esercitazioni aeronavali nel Mar Nero
e/o nel Mediterraneo.
ARTICOLO 4

IMPEGNO DELLE PARTI SULLA TUTELA DELLE INFORMAZIONI

a. Ciascuna delle Parti garantira' la trattazione dei materiali
classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche
e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta
sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza come
minimo pari a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed
informazioni, livello di classifica che corrisponda a quello
stabilito dalla Parte che ha emesso i documenti e adottera' tutti
i provvedimenti necessari affinche' tale classifica sia mantenuta
sino a che la Parte emittente non disponga diversamente. b. Per informazioni, documenti e/o materiale classificato si
intendono quei supporti che contengono informazioni protette da
classifica di segretezza e qualsiasi comunicazioni, fatte in
qualunque circostanza e in qualunque modo, contenenti tali
informazioni. c. La corrispondenza tra i gradini di classifiche di sicurezza
adottate dalle Parti e' la seguente:

REPUBBLICA ITALIANA ROMANIA

- SEGRETO o SECRET - SECRET

- RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL - SECRET

- RISERVATO o RESTRICTED - SECRET DE SERVICIU

d. Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie
scambiate saranno utilizzate esclusivamente negli scopi
concordati, in base alle intese tra le Parti, in conformita' agli
obiettivi del presente Accordo. e. Il trasferimento verso terzi di informazioni, documenti, dati
tecnici e materiali di carattere militare, classificati o non
classificati, sara' sottoposto, in base ai provvedimenti del
presente Accordo, all'approvazione preventiva, per iscritto, da
parte del Governo, degli organi e delle ditte che li hanno messi a
disposizione, se non diversamente previsto con l'accordo delle
parti. f. Le visite dei cittadini di una delle Parti ad enti o ditte che
lavorano nel campo della Difesa e si trovano sotto la
giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste con 40 giorni
prima del loro inizio e saranno sottoposte all'autorizzazione
degli organi competenti del Paese che verra' visitato. Le richieste dovranno comprendere le generalita' complete dei
visitatori, il nome dell'ente o della ditta di appartenenza, la
classifica di segretezza cui hanno acceso i visitatori o gli
esperti, l'oggetto, lo scopo e la durata della visita. Se le visite hanno come scopo l'accesso ad informazioni classificate,
si impone il possesso di un certificato che attesti
inequivocabilmente l'identita' dei visitatori, in conformita' alla
procedura di abilitazione e alle regole per la tutela del segreto. g. Nel caso in cui, ai sensi del presente Accordo, le informazioni
segrete costituiscono l'oggetto dello scambio nel settore
industriale e/o tra ditte appartenenti alle Parti, e' necessario
stipulare accordi separati tra le autorita' competenti delle due
Parti. Ai sensi dei provvedimenti di questi accordi, la validita' delle
clausole sulla sicurezza comprese nel presente Accordo sara'
estesa anche alle informazioni classificate nell'ambito delle
trattative contrattuali.
ARTICOLO 5

OBBLIGHI DELLE PARTI IN CONFORMITA' CON ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI

Le forme di cooperazione convenute tra le due Parti, ai sensi del presente Accordo, saranno compatibili con le leggi nazionali delle Parti, non entreranno in contrasto con gli obblighi che scaturiscono per ciascuna delle Parti da altri obblighi internazionali sottoscritti dalle stesse e saranno in conformita' con gli orientamenti politici internazionali delle Parti.
ARTICOLO 6

COMMISSIONE MISTA

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi e dell'applicazione dei provvedimenti del presente Accordo, le Parti istituiscono la Commissione militare mista italo-romena (di seguito denominata "Commissione").
La Commissione sara' composta da: un presidente, un segretario e dai membri di entrambe le Parti.
Congiuntamente, alle riunioni effettuate dalla Commissione, partecipera' un numero ritenuto congruo di esperti.
Per la parte italiana, la co-presidenza sara' assicurata dal Capo Ufficio Generale Politica Militare o da un suo delegato.
Per la parte romena, la co-presidenza sara' assicurata dal Segretario di Stato e Capo del Dipartimento per la Politica di Difesa e le Relazioni Internazionali o da un suo delegato.
Come Segretario della Commissione, per la parte italiana, sara' designato uno degli Ufficiali responsabili per le relazioni internazionali nell'ambito dell'Ufficio Generale Politica Militare dello Stato Maggiore della Difesa.
La parte romena nominera' come Segretario della Commissione L'Ufficiale addetto alle relazioni militari italo-romene della Sezione Relazioni Internazionali della Direzione Politica Militare e Relazioni internazionali.
La Commissione si riunira', normalmente, una volta all'anno alternativamente, nella Repubblica Italiana ed in Romania, in periodi che verranno stabiliti. Le sessioni della Commissione saranno presiedute dal Capo delegazione della Parte ospitante.
Nel loro ruolo di membri della Commissione, gli addetti militari saranno impegnati nella preparazione e nello svolgimento delle attivita' che verranno eseguite ai sensi dei provvedimenti del presente Accordo.
ARTICOLO 7

COMITATO TECNICO MISTO ITALO-ROMENO

Per l'applicazione dei provvedimenti del presente Accordo nel settore della produzione di sistemi ed ausili tecnici necessari alle proprie esigenze di difesa, le Parti costituiranno un Comitato tecnico misto italo-romeno, denominato in seguito "Comitato tecnico misto".
Il Comitato tecnico-misto sara' costituito da: un presidente, un segretario ed i membri di ciascuna delle Parti. Se e quando sara' necessario, il Comitato tecnico misto cooptera' anche altri esperti.
Per la parte italiana, la co-presidenza sara' assicurata dal Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti o dal suo delegato.
Per la parte romena, la co-presidenza sara' assicurata dal Segretario di Stato e Capo del Dipartimento Dotazioni e Logistica dell'Esercito o dal suo delegato.
Come segretario del Comitato tecnico misto, per la parte italiana sara' designato, l'Ufficiale responsabile delle relazioni italo-romene nel campo della produzione di sistemi ed ausili tecnici necessari per le esigenze difensive, proveniente dal III Reparto - Politica degli Armamenti, dell'Ufficio del Segretario Generale della Difesa della Repubblica Italiana.
Come segretario del Comitato tecnico misto, per la parte romena sara' designato l'Ufficiale responsabile delle relazioni romeno-italiane nel campo della produzione di sistemi ed ausili tecnici necessari per le esigenze difensive del Dipartimento Dotazioni e Logistica dell'Esercito del Ministero della Difesa Nazionale della Romania.
Il Comitato tecnico misto si riunira', normalmente, una volta all'anno, alternativamente, nella Repubblica Italiana ed in Romania, in periodi che verranno stabiliti, mentre le sessioni dello stesso saranno presiedute dal Capo delegazione della Parte ospitante.
Come membri permanenti del Comitato tecnico misto saranno ufficiali e/o esperti dei settori direttamente interessati nell'attuazione dei provvedimenti del presente Accordo.
Il Comitato tecnico misto adempiera' ai seguenti compiti:

1. Determinare e stabilire i settori possibili per collaborare e
promuovere gli studi ai fini di delineare le caratteristiche dei
sistemi e degli ausili tecnici necessari alle esigenze difensive; 2. Favorire e promuovere la cooperazione industriale, comprese le
attivita' di produzione, per la realizzazione dei sistemi e degli
ausili tecnici necessari alle esigenze difensive; 3. Facilitare le attivita', le relazioni e le transazioni dirette tra
le societa' produttrici di sistemi e materiali tecnici per le
esigenze della difesa, nonche' fra queste e gli enti governativi
dei due Paesi; 4. Sostenere l'assistenza tecnica e di addestramento richieste dallo
sviluppo dei programmi di cooperazione; 5. Sottoporre all'esame delle autorita' nazionali le proposte e le
raccomandazioni per raggiungere nelle migliori condizioni gli
obiettivi del presente Accordo.

Per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche, il Comitato tecnico misto potra' proporre, se sara' necessario, la costituzione di gruppi di lavoro composti da ufficiali delle due Parti e/o da esperti provenienti da altri dipartimenti, enti governativi o da settori industriali.
Questi gruppi saranno subordinati al Comitato tecnico misto.
I capi dei gruppi di lavoro saranno designati di comune accordo fra le autorita' delle due Parti.
Le Parti nominano il III Reparto - Politica degli Armamenti, dell'Ufficio del Segretario Generale della Difesa della Repubblica Italiana e, rispettivamente, la Sezione Cooperazioni Tecniche con l'Estero del Dipartimento Dotazioni e Logistica dell'Esercito del Ministero della Difesa Nazionale della Romania, come organi specializzati e punti di contatto per il coordinamento delle attivita' relative alla cooperazione nel settore della produzione di sistemi e ausili difensivi.
Ciascuna delle Parti prestera' i propri buoni uffici affinche' le societa' onorino gli impegni contrattuali, assunti nell'ambito della cooperazione prevista nel presente Accordo.
ARTICOLO 8

PIANIFICAZIONE DELLA COOPERAZIONE

In base ai provvedimenti del presente Accordo, le Parti appronteranno Programmi annuali di cooperazione.
La preparazione dei suddetti programmi dovra' essere completata entro il 15 novembre dell'anno che precede l'inizio dello svolgimento dei Programmi stessi, previe consultazioni tra i componenti la Commissione e, rispettivamente, il Comitato tecnico misto.
I suddetti Programmi di cooperazione saranno firmati dai co-presidenti della Commissione militare mista e del Comitato tecnico misto o da altre persone autorizzate dalle due Parti, non oltre il 1° dicembre dell'anno precedente lo svolgimento del programma.
I Programmi di cooperazione comprenderanno:

a. la denominazione delle attivita' ed il Paese di svolgimento; b. la durata ed il periodo delle attivita'; c. il numero dei partecipanti e gli organi responsabili del loro
svolgimento, nonche' altri dati necessari.

Ciascuna delle Parti informera' gli enti e le ditte interessate del proprio Paese sul contenuto del presente Accordo nelle parti a loro attinenti, e di concerto stabiliranno le regole interne per un'agevole attuazione.
Nell'osservanza delle leggi e degli atti normativi nazionali, ciascuna delle Parti assistera' l'altra in ogni attivita' relativa all'applicazione del presente Accordo.
ARTICOLO 9

ASPETTI FINANZIARI

Tutte le competenze finanziarie spettante al personale che partecipa alle attivita' previste nel presente Accordo e nel Programma annuale di cooperazione saranno trattate su base di reciprocita', particolarmente nel caso delle delegazioni, come segue:

- la Parte ospitante fara' fronte alle spese per il vitto e
l'alloggio presso strutture militari, alle spese che riguardano il
trasporto sul proprio territorio nonche' alle spese inerenti
all'assistenza medica e stomatologica d'urgenza; - la Parte ospite fara' fronte agli oneri finanziari e alle spese per
il trasporto internazionale delle proprie delegazioni, nonche' ad
ogni altra spesa necessaria, in base ai propri regolamenti.

Nel caso di qualsiasi altra attivita', all'infuori di quelle inerenti alle delegazioni ufficiali, le modalita' per fronteggiare gli oneri finanziari saranno stabiliti caso per caso, in base ad un'intesa.
Ciascuna Parte ha l'obbligo di assicurare il risarcimento per qualsiasi danno provocato a proprieta' privata o di altra natura, causato dai membri delle delegazioni militare nel corso dell'attuazione dei provvedimenti del presente Accordo.

ARTICOLO 10

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione dei provvedimenti del presente Accordo saranno risolte dalle Parti, nel piu' breve tempo possibile, mediante consultazioni nell'ambito della Commissione o del Comitato tecnico misto o ricorrendo, di comune accordo, ad ogni altra procedura conveniente.
Ogni volta che una delle Parti e' impossibilitata ad adempiere oppure ritiene che l'altra Parte non osserva i provvedimenti del presente Accordo, le Parti inizieranno, al piu' presto, delle consultazioni tese a dirimere la questione nell'ambito della Commissione o del Comitato tecnico misto.

ARTICOLO 11

EMENDAMENTI E MODIFICHE

Ognuna delle parti puo' proporre in ogni momento degli emendamenti o delle modifiche al presente Accordo. In tal caso, le Parti inizieranno delle consultazioni allo scopo di trovare un'intesa conveniente relativa agli emendamenti o alle modifiche proposte. Gli emendamenti o le modifiche stabilite entreranno in vigore nel rispetto dei provvedimenti di legge per entrambe le Parti.

ARTICOLO 12

DURATA E SCADENZA

Il presente Accordo viene stipulato per un periodo di 5 (cinque) anni e sara' prorogato automaticamente ancora per un periodo di un anno, se nessuna delle Parti avra' notificato all'altra, con almeno sei mesi prima della scadenza della validita', l'intenzione di denunciare l'Accordo.
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima notifica che riguardi l'adempimento alle procedure legali di entrambe le Parti.
Stipulato a Roma, in data 26 febbraio '97, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e romena, entrambi i testi aventi uguale valore.

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA PER IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA NAZIONALE DELLA ROMANIA (firma illeggibile) (firma illeggibile)
 
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