Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI POLINAGO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Polinago (Modena) ha adottato il 3 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di stabilire per l'anno 2003 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
4 per mille, aliquota ridotta:
le unita' immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di unita' immobiliare ex rurale ad uso abitativo, cosi' come definite dall'art. 7-bis del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili.
Il proprietario delle suddette unita' immobiliari, per usufruire dell'aliquota ridotta, deve, entro il termine annuale di presentazione della denuncia I.C.I., presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti;
5 per mille, aliquota ordinaria:
abitazione principale e i seguenti immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili:
a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unita' non risulti locata;
b) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
le pertinenze dell'abitazione principale e degli immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale, come definite dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili;
tutti gli immobili non compresi nella fattispecie di cui al punto seguente;
7 per mille, aliquota maggiorata:
aree fabbricabili;
immobili ad uso abitativo che non rientrano nella definizione di abitazione principale e di immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili;
le unita' immobiliari delle categorie C/2, C/6 e C/7 costituenti pertinenze degli immobili ad uso abitativo che non rientrano nella definizione di abitazione principale e di immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili e che non siano adibite all'esercizio di attivita' produttive;
2) di fissare la detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto obbligato ai fini dell'imposizione I.C.I. in Euro 120,00;
3) di stabilire che, l'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte a residuo, sull'imposta dovuta per le pertinenze.
(Omissis).
 
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