Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 1 febbraio 2002, n. 30222
Art. 24, legge n. 122 del 27 marzo 2001: prezzo di vendita sulle confezioni di fitofarmaci.

Al Ministero della salute
Al Ministero delle attivita' produttive
Al Ministero dell'ambiente
alle regioni ed alle province autonome di
Trento e Bolzano
Alla Confederazione nazionale coltivatori
diretti
Alla Confederazione generale agricoltura
italiana
Alla Confederazione italiana agricoltura
A Federchimica - Agrofarma
A Unionchimica

Si fa riferimento alle richieste pervenute dalle associazioni di categoria circa la corretta applicazione dell'art. 24 della legge n. 122 del 27 marzo 2001 relativa all'applicazione del prezzo di vendita sulle confezioni di fitofarmaci posti in commercio.
La norma di cui all'art. 24 della legge n. 122 del 27 marzo 2001 prevede l'obbligo per le case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo sulle confezioni poste in vendita con la finalita' di tutelare il consumatore, non essendo il prezzo di cui trattasi in alcun modo imposto o calmierato.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all'art. 14, primo comma, prevede che i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo.
Detta norma, oltre alle altre disposizioni contenute nel sopracitato decreto legislativo, non e' tuttavia applicabile ai soggetti titolari di attivita' industriali che esercitano la vendita al pubblico delle merci da essi prodotte nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti, come specificato da un'apposita circolare del Ministero dell'industria, del commercio ed dell'artigianato del 18 gennaio 1999, n. 3459/C.
Di conseguenza la disposizione di cui all'art. 24 della legge 27 marzo 2001, n. 122, e' stata emanata proprio al fine di tutelare il consumatore e garantire la trasparenza del prezzo di vendita anche per i soggetti che acquistino i fitofarmaci direttamente dalla casa produttrice.
Pertanto appare chiaro che, per quanto sopra esposto, l'art. 24 della legge in oggetto deve intendersi nel senso dell'imposizione dell'obbligo alle case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo esclusivamente sulle confezioni poste in vendita direttamente al consumatore finale.
Roma, 1° febbraio 2002
Il Ministro: Alemanno
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone