IL DIRETTORE GENERALE per l'autotrasporto di persone e cose Visto l'art. 4, commi 4 e 5, del decreto dirigenziale 4 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2002; Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto dirigenziale 4 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2002; Considerato che il numero delle domande pervenute ai sensi del citato art. 4, comma 4, del decreto dirigenziale 4 dicembre 2002 assorbono solo in parte gli ecopunti destinati a questo scopo; Considerata l'opportunita' di soddisfare al massimo le richieste pervenute ai sensi dei citati articoli 16, 17 e 18 del decreto dirigenziale 4 dicembre 2002 volti ad introdurre una forma di "premio" per l'utilizzo del sistema del trasporto ferroviario combinato accompagnato per l'attraversamento del territorio austriaco; Decreta: Art. 1. 1. Qualora la quota di ecopunti indicata all'art. 4, comma 5, del decreto dirigenziale 4 dicembre 2002 non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute ai fini dell'ottenimento del citato "premio" verranno utilizzati, a questo scopo e fino ad esaurimento, gli ecopunti residui dalla quota indicata all'art. 4, comma 4 del medesimo decreto. 2. Nel caso che la quota di ecopunti integrata secondo quanto previsto al precedente comma non fosse ancora sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si procedera' all'assegnazione degli ecopunti secondo l'ordine di protocollazione delle domande, fino ad esaurimento della quota riservata come integrata ai sensi del comma 1. Roma, 23 gennaio 2003 Il direttore generale: Ricozzi |