Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2003 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2002, n. 305 |
Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo al sistema di finanziamento FEOGA - Sezione garanzia, a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.), e che abroga la direttiva 77/435/CEE, ed, in particolare, l'articolo 6, paragrafo 2, laddove si prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti nel regolamento medesimo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, con il quale si e' data attuazione alla direttiva 77/435/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativa ai controlli, da parte degli Stati membri delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), che conferisce delega al Governo ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 2002; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese beneficiarie del sistema di finanziamento previsto a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, che nel corso degli accessi eseguiti dai funzionari incaricati dei controlli previsti dal Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, rifiutano di esibire o dichiarano di non possedere o comunque sottraggono all'ispezione e alla verifica la documentazione di cui all'articolo 4 del citato Regolamento (CEE) n. 4045/89, sono tenute al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo elargito. 1-ter. I funzionari incaricati del controllo diffidano l'impresa beneficiaria e comunque il legale rappresentante se trattasi di soggetto giuridico a fornire la documentazione giustificativa di cui al comma 1-bis che ritengono necessaria per il controllo, dando un termine non inferiore a quindici giorni. 1-quater. Qualora vengano effettuati, ai sensi dell'articolo 3 del citato Regolamento (CEE) n. 4045/89, controlli incrociati presso terzi, che rifiutino di ottemperare all'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 5 del medesimo Regolamento (CEE) n. 4045/89, e' comminata nei loro confronti, previa diffida di cui al comma 1-ter, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.500 euro.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Nota al titolo: - Per l'art. 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, si veda nelle note alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il regolamento (CEE) n. 4045/89 del 21 dicembre 1989, reca: "Controlli, da parte dei Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE". - La direttiva 77/435/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 172 del 12 luglio 1977. - L'art. 6, paragrafo 2, del citato regolamento cosi' recita: "2. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti nel presente regolamento". - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/435 relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.)". - Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, reca: "Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva". - La legge 23 dicembre 1986, n. 898, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo". - La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2000". L'art. 4, comma 1, cosi recita: "1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative, con esclusione del regolamento di cui al comma 4.". Note all'art. 1: - Per il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 3, comma 1, cosi' come modificato dal decreto qui pubbicato, cosi' recita: "Art. 3. - 1. Entro il 31 dicembre 1986 i soci di minoranza dell'AGE-Control cedono, al valore nominale, le azioni appartenenti a ciascuno di essi alla data di entrata in vigore del presente decreto all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA ed all'Istituto nazionale di economia agraria. 1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese beneficiarie del sistema di finanziamento previsto a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, che nel corso degli accessi eseguiti dai funzionari incaricati dei controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, rifiutano di esibire o dichiarano di non possedere o comunque sottraggono all'ispezione e alla verifica la documentazione di cui all'art. 4 del citato regolamento (CEE) n. 4045/89, sono tenute al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo elargito. 1-ter. I funzionari incaricati del controllo diffidano l'impresa beneficiaria e comunque il legale rappresentante se trattasi di soggetto giuridico a fornire la documentazione giustificativa di cui al comma 1-bis che ritengono necessaria per il controllo, dando un termine non inferiore a quindici giorni. 1-quater. Qualora vengano effettuati, ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento (CEE) n. 4045/89, controlli incrociati presso terzi, che rifiutino di ottemperare all'obbligo di fornire la documentazione di cui all'art. 5 del medesimo regolamento (CEE) n. 4045/89, e' comminata nei loro confronti, previa diffida di cui al comma 1-ter, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.500 euro.". - Per la legge 23 dicembre 1986, n. 898, vedi note alle premesse. - Per il regolamento (CEE) n. 4045/89, vedi note alle premesse.
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| Art. 2. 1. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui all'articolo 1 vengono irrogate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda gli interventi di mercato e dall'Agenzia delle dogane per quanto concerne le restituzioni all'esportazione, secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
Nota all'art. 2: - Per la legge 23 dicembre 1986, n. 898, vedi note alle premesse. Gli articoli 3 e 4 cosi' recitano: "Art. 3. - 1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore e' tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito. 2. L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa. Qualora l'istanza sia stata inoltrata per il tramite di un'associazione o unione di produttori, l'ingiunzione viene notificata alla stessa associazione o unione, la quale e' tenuta in solido con il produttore al versamento delle somme dovute ove ne risulti la corresponsabilita'. 3. L'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale. Fermo il disposto del comma 5, qualora sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al pretore, questi sospende il giudizio di opposizione e puo' sospendere l'esecutivita' dell'ingiunzione a norma dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. Il versamento deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione.". "Art. 4. - 1. All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni: a) se non e' avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dall'accertamento; b) e' escluso il pagamento in misura ridotta; c) l'ordinanza-ingiuzione e' emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione e' emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato; d) il rapporto previsto nell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato all'autorita' indicata nella precedente lettera c).".
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| Art. 3
1. I funzionari che effettuano i controlli di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, hanno la qualifica di pubblici ufficiali, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Castelli, Ministro della giustizia Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli Castelli
Note all'art. 3: - Per il regolamento (CEE) n. 4045/89, vedi note alle premesse. - L'art. 357 del codice penale cosi' recita: "Art. 357 (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Questo articolo e' stato cosi' sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86. recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Il testo precedente disponeva: "Art. 357 (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali: 1) gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria; 2) ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione. legislativa amministrativa o giudiziaria . La precedente parola: "giurisdizionale e' stata sostituita dalla attuale per effetto dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione. Questo comma e' stato cosi' sostituito dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.".
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