Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI BUSANA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Busana (Reggio Emilia) ha adottato il 6 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di stabilire nella misura del 6,0 per mille, l'aliquota dell'I.C.I. ordinaria da applicare alla base imponibile, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2) di stabilire un aliquota I.C.I. ridotta al 4,8 per mille, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle pertinenze di tale abitazione come definite dal regolamento. Alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado (genitore - figlio o viceversa) che viene adibita ad abitazione principale, si applica l'aliquota del 4,8 per mille, sia la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dell'art. 13, comma 1, lettera b), del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Le denunce o le autodichiarazioni previste dell'art. 13 comma 2 del suddetto regolamento I.C.I., fatte pervenire anche in passato o che perverranno al servizio tributi comunale, dai soggetti passivi per fruire delle citate agevolazioni, hanno valore anche per gli anni successivi, purche' la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto siano mantenute;
3) di stabilire un'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 pari al 7,0 per mille da applicare alle aree fabbricabili;
4) di stabilire in euro 104, pari al L. 201.372, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
5) di stabilire, che i soggetti passivi dell'imposta, potranno presentare la dichiarazione degli immobili posseduti o delle modifiche intervenute 2002 a partire dal 1 gennaio 2003, sino al termine massimo previsto dalla legge, cosi' come indicato dall'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.
(Omissis).
 
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