IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto il proprio decreto 13 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 luglio 2002 n. 157, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalita' delle gelate verificatesi dal 2 gennaio 2002 al 28 febbraio 2002 in provincia di Cremona; Vista la nota 22 ottobre 2002 con la quale la regione Lombardia chiede di inserire i comuni di Castelverde, Piadena e Torre de' Picenardi tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 13 giugno 2002; Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa; Decreta: La dichiarazione di eccezionalita' delle gelate verificatesi dal 2 gennaio 2002 al 28 febbraio 2002 in provincia di Cremona, di cui al decreto 13 giugno 2002 richiamato nelle premesse, e' estesa ai comuni di Castelverde, Piadena e Torre de' Picenardi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, specificate nel medesimo decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 gennaio 2003 Il Ministro: Alemanno |