Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2002, n. 306
Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001, della Commissione, del 12 giugno 2001, concernente i controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, e successive modifiche;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. 57, recante disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualita' dei prodotti ortofrutticoli, a norma del-l'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2002, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2002;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali:
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme di commercializzazione stabilite dalla regolamentazione comunitaria.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2001.". L'art. 3, comma 1, cosi' recita:
"Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena
integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento
nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti,
e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni
recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni
di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n.
146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente
legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, per i quali non
siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
- Il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del
28 ottobre 1996, reca:
"Organizzazione comune dei mercati nel settore degli
ortofrutticoli".
- Il regolamento (CE) n. 1148/01, della Commissione del
12 giugno 2001, reca: "Controlli di conformita' alle norme
di commercializzazione applicabili nel settore degli
ortofrutticoli freschi".
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche
al sistema penale".
- Il decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. 57, reca:
"Disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla
qualita' dei prodotti ortofrutticoli, a norma dell'art. 8
della legge 24 aprile 1998, n. 128".
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995
- 1997)". L'art. 8 cosi' recita:
"Art. 8 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena
integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento
nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti,
e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni
recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni
di direttive delle Comunita' europee attuate in via
regolamentate o amministrativa ai sensi della legge
22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n.
52, nonche' della presente legge e per le violazioni di
regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La delega e' esercitata con decreti legislativi
adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento
delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi
e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera
c).".
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del 28 dicembre 2001, reca: "Disposizioni
nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001
della Commissione CE, in materia di controlli di
conformita' alle norme di commercializzazione applicabili
nel settore degli ortofrutticoli freschi".



 
Art. 2.
Sanzioni nella fase di commercializzazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciata dalle competenti autorita' regionali, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato III del medesimo regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.



Nota all'art. 2:
- Per il regolamento (CE) n. 1148/2001 vedi note alle
premesse. L'art. 3 e l'art. 4, paragrafo 3, cosi' recitano:
"Art. 3 (Banca dati degli operatori). - 1. Gli Stati
membri creano una banca dati degli operatori del settore
degli ortofrutticoli in cui figurano, alle condizioni
definite dal presente articolo, gli operatori che prendono
parte alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi
soggetti a norme di commercializzazione stabilite in
applicazione dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 2200/96.
Si intende per operatore la persona fisica o giuridica
che detiene prodotti ortofrutticoli freschi, soggetti a
norme di commercializzazione, destinati ad essere esposti
per la vendita, messi in vendita o altrimenti
commercializzati, per conto proprio o per conto terzi, sul
territorio comunitario e/o destinati ad essere esportati in
paesi terzi.
Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la
registrazione o meno nella banca dati delle seguenti
categorie di operatori:
gli operatori che, per l'attivita' svolta, sono
esentati, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n.
2200/96, dall'obbligo di conformarsi alle norme di
commercializzazione;
le persone fisiche o giuridiche la cui attivita' nel
settore degli ortofrutticoli consiste esclusivamente nel
trasporto delle merci oppure nella vendita al minuto di
piccoli quantitativi di ortofrutticoli.
2. Se la banca dati e' costituita di vari elementi
distinti, l'autorita' di coordinamento provvede a
garantirne l'uniformita', anche in occasione degli
aggiornamenti che vi vengono regolarmente apportati, in
particolare dagli organismi di controllo, in base alle
informazioni acquisite nel corso dei controlli compiuti in
tutte le fasi della commercializzazione.
3. La banca dati contiene, per ogni operatore, il
numero di registrazione, il nome, l'indirizzo, le
informazioni necessarie ai fini della sua classificazione
in una delle categorie di cui all'art. 4, in particolare la
posizione che occupa nella catena commerciale,
un'indicazione dell'importanza dell'operatore e
informazioni relative alle risultanze di controlli
precedenti compiuti presso l'operatore, nonche' qualsiasi
altra informazione ritenuta necessaria ai fini del
controllo.
4. Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni
che gli Stati membri ritengano necessarie per la
costituzione e l'aggiornamento della banca dati. Gli Stati
membri stabiliscono le condizioni alle quali devono essere
registrati nella rispettiva banca dati nazionale gli
operatori che non sono stabiliti sul loro territorio, ma
che vi svolgono la loro attivita'.".
"Art. 4. - 3. Gli Stati membri possono autorizzare gli
operatori della fase della spedizione che offrano
sufficienti garanzie quanto al tasso di conformita'
costante ed elevato degli ortofrutticoli soggetti alle
norme di commercializzazione di cui curano la spedizione,
ad apporre su ogni collo spedito l'etichetta il cui
fac-simile figura nell'allegato III. Tale autorizzazione e'
concessa per un periodo di tre anni rinnovabile. Gli
operatori che si avvalgono di tale possibilita' devono
inoltre:
disporre di addetti al controllo che abbiano ricevuto
una formazione riconosciuta dallo Stato membro;
possedere attrezzature adeguate alla preparazione e
al condizionamento dei prodotti;
impegnarsi ad eseguire controlli di conformita' sulle
merci che spediscono e tenere un registro con i dati
relativi a tutte le operazioni di controllo compiute.
Ove l'operatore non offra piu' garanzie sufficienti di
un tasso di conformita' costante ed elevato o laddove non
sia piu' rispettata una delle condizioni di cui sopra, lo
Stato membro revoca all'operatore l'autorizzazione di
apporre l'etichetta riportata nell'allegato III su ogni
collo spedito.".



 
Art. 3.
Impedimento delle operazioni di controllo
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, o, comunque, ne ostacola lo svolgimento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1148/2001, ovvero le fornisce in maniera difforme, in base a quanto previsto dal manuale operativo delle procedure adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.



Nota all'art. 3:
- Per il regolamento (CE) n. 1148/2001 vedi note alle
premesse.



 
Art. 4.
Violazioni alle norme di qualita' e sui controlli
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione delle Comunita' europee, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550 euro a 15.500 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.



Note all'art. 4:
- Per il regolamento (CE) n. 2200/96 vedi note alle
premesse. L'art. 2, cosi' recita:
"Art. 2. - 1. I prodotti destinati ad essere forniti al
consumatore allo stato fresco possono essere classificati
in base ad un sistema di norme.
2. Le norme per gli ortofrutticoli freschi indicate
nell'allegato I sono adottate secondo la procedura di cui
all'art. 46 ai fini dell'attuazione dell'organizzazione
comune dei mercati. A tal fine si tiene conto delle norme
CEE(ONU) raccomandate dal gruppo di lavoro sulla
normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento
qualitativo istituito presso la Commissione economia per
l'Europa.
Fino al momento dell'adozione di nuove norme continuano
ad applicarsi le norme definite a norma dell'art. 2 del
regolamento (CEE) n. 1035/72.
3. La Commissione puo', secondo la procedura di cui
all'art. 46, inserire altri prodotti nell'elenco che figura
nell'allegato I".
- Per il regolamento n. 1148/2001 vedi note alle
premesse. L'art. 9, paragrafo 3 cosi' recita:
"3. In caso di non conformita', l'organismo di
controllo rilascia un attestato di non conformita' per
l'operatore o il suo rappresentante. Le merci oggetto di un
attestato di non conformita' non possono essere spostate se
non con l'autorizzazione dell'organismo di controllo che ha
emesso tale attestato e subordinatamente al rispetto delle
condizioni da esso eventualmente fissate.
Gli operatori possono decidere di rendere conforme la
merce o parte di essa. La merce resa conforme non puo'
essere commercializzata prima che l'organismo di controllo
competente si accerti con i mezzi ritenuti idonei della
conformita' della merce. Se del caso, tale organismo
rilascia il certificato di conformita' di cui
all'allegato I per la partita o la parte della partita resa
conforme".



 
Art. 5
Accertamento delle violazioni

1. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni.
2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure applicative, di cui al comma 1, e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. I funzionari regionali deputati al controllo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.



Note all'art. 5:
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, vedi note alle
premesse.
- L'art. 357 del codice penale cosi' recita:
"Art. 357 (Nozioni del pubblico ufficiale). - Agli
effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro
i quali esercitano una pubblica funzione legislativa,
giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti e' pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e
da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e
dalla manifestazione della volonta' della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi.".



 
Art. 6.
Abrogazione
1. Il decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. 57, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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