Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI DRO'
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Dro (Trento) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis);
1. di confermare, per l'anno 2003, al cinque per mille l'aliquota ordinaria, presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate;
2. di confermare, per l'anno 2003, la riduzione dell'aliquota di cui al punto 1, del presente dispositivo al quattro per mille:
a) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:
dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune;
dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune;
dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;
b) per un'unica unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantina, box, posto macchina coperto o scoperto ecc.) che costituisce pertinenza dell'abitazione principale;
c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
3. di confermare, per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, la diversificazione dell'aliquota di cui al punto 1, del presente dispositivo al 6 per mille per le aree fabbricabili e per gli alloggi e relative pertinenze non destinate ad abitazione principale del proprietario che risultano non locati;
4. di confermare, per l'anno 2003, ad Euro 168,00 la detrazione prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni per l'imposta dovuta:
a) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:
dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune;
dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune;
dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;
b) per un'unica unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che costituisce pertinenza dell'abitazione principale, solo per la quota eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale;
c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
5. di confermare, per l'anno 2003, la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari in Euro 104,00, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
(Omissis).
 
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