Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI DRO' |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Dro (Trento) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis); 1. di confermare, per l'anno 2003, al cinque per mille l'aliquota ordinaria, presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate; 2. di confermare, per l'anno 2003, la riduzione dell'aliquota di cui al punto 1, del presente dispositivo al quattro per mille: a) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune; dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate; b) per un'unica unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantina, box, posto macchina coperto o scoperto ecc.) che costituisce pertinenza dell'abitazione principale; c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; 3. di confermare, per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, la diversificazione dell'aliquota di cui al punto 1, del presente dispositivo al 6 per mille per le aree fabbricabili e per gli alloggi e relative pertinenze non destinate ad abitazione principale del proprietario che risultano non locati; 4. di confermare, per l'anno 2003, ad Euro 168,00 la detrazione prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni per l'imposta dovuta: a) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune; dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate; b) per un'unica unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che costituisce pertinenza dell'abitazione principale, solo per la quota eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale; c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; 5. di confermare, per l'anno 2003, la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari in Euro 104,00, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; (Omissis). |
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