Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI LUCCA |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Lucca ha adottato il 5 dicembre 2002 e il 13 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di adottare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per anno 2003: a) aliquota ordinaria del cinque virgola cinquanta per mille per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli indicati nei successivi punti; b) aliquota ridotta del quattro virgola cinquanta per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Lucca, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; c) aliquota ridotta all'uno per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; d) aliquota del sette per mille per gli immobili adibiti all'attivita' della grande distribuzione commerciale, esercitate su superfici superiori a metri quadrati 1500, secondo le previsioni della legge Regione Toscana 17 maggio 1999, n. 28, e del relativo regolamento di attuazione in data 26 luglio 1999, n. 4, come modificato con il regolamento 3 maggio 2000, n. 5; (Omissis); 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 124,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione al numero dei soggetti passivi per i quali si verifica la medesima destinazione; (Omissis); 4. di aumentare altresi', sempre per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale, stabilendola nella misura di Euro 258,00 annui, a favore dei contribuenti per i quali ricorrano tutte le seguenti condizioni: aver compiuto il sessantaquattresimo anno di eta' alla data del 1 gennaio 2003; essere proprietario sull'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di locali accessori e pertinenziali quali cantina, autorimessa, anche se accatastati autonomamente; non essere proprietario di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del codice civile); non essere proprietario di terreni edificabili; il reddito deve derivare prevalentemente da pensione (massimo 25% da attivita' retribuita); aver avuto nell'anno 2002 un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare non superiore a Euro 11.880,00. Se il nucleo familiare e' composto da altre persone oltre il contribuente, tale limite di reddito viene incrementato di Euro 3.100,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare o convivente; gli ulteriori componenti del nucleo familiare non devono comunque essere possessori di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale e relative pertinenze; presentare al comune di Lucca, entro il termine del 30 giugno 2003 a pena di decadenza dalla agevolazione, apposita auto certificazione attestante il possesso di tutti i requisiti sopra descritti. (Omissis). |
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