Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI MALO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Malo (Vicenza) ha adottato il 10 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis);
1) di stabilire, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, e per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote:
a) aliquota ordinaria, nella misura del cinque virgola cinque per mille, da applicare al valore degli immobili diversi da quelli contemplati nella lettera b) del presente punto 1);
b) aliquota ridotta, nella misura del quattro virgola otto per mille, da applicare al valore dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e al valore delle pertinenze della stessa, anche se distintamente iscritte in catasto, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune di Malo, nonche' al valore delle seguenti unita' immobiliari e loro pertinenze:
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa risulti non locata;
unita' immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta entro il primo grado ovvero ai parenti, in linea retta entro il primo grado, del coniuge e dagli stessi parenti effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza;
La detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o equiparata all'abitazione principale rimane fissata nella misura di Euro 103,29, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. L'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa;
2) di elevare, (omissis), anche per l'anno 2003, a Euro 206,58, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni:
I. possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Tale abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle eventuali pertinenze di tale abitazione;
II. godimento della sola pensione sociale, oltre al solo reddito dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze della stessa; nel caso di piu' componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze della stessa, dovra' essere costituito da sole pensioni sociali;
III. in alternativa al precedente punto II, godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al "minimo vitale" nella misura stabilita per l'anno cui si riferisce il reddito dichiarato.
Di stabilire che la richiesta documentata della maggior detrazione dovra' essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine previsto dalla legge per il versamento dell'imposta in acconto e verificata dall'ufficio servizi sociali del comune. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti I, II e III potra' risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta';
(Omissis).
 
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