IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza del sig. De Pascuale Francisco Jose' nato il 1 luglio 1961 a Cordoba (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di ingeniero electricista electronico, conseguito presso l'Universidad Nacional de Cordoba in data 8 giugno 1990 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Ritenuto che il sig. De Pascuale abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2002; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto pertanto che, ai sensi degli articoli 1, lettera a), terzo trattino e 3 lettera a) della direttiva n. 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera a) del decreto legislativo n. 115/1992, e' in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di ingeniero in Argentina, come attestato dal Colegio de Ingegnieros Especialistas de Cordoba in data 5 luglio 2002; Decreta: Al sig. De Pascuale Francisco Jose', nato il 1 luglio 1961 a Cordoba (Argentina), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 20 gennaio 2003 Il direttore generale: Mele |