IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112; Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002, con il quale sono stati definiti i flussi di ingresso dei cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero per l'anno 2002, rispettivamente per le categorie dei lavoratori autonomi, dei dirigenti, dei lavoratori di origine italiana residenti in Argentina e dei cittadini di Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria; Considerato che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in Argentina e' stato costituito l'apposito elenco previsto dall'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2002; Considerato che i Paesi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2002, che hanno sottoscritto accordi in materia migratoria, hanno gia' provveduto a predisporre liste di lavoratori disponibili a svolgere lavoro subordinato in Italia; Ritenuto che il termine del 31 dicembre 2002, utile per la finalizzazione dei rapporti di lavoro in parola, non consente il completo e tempestivo raggiungimento degli obiettivi di integrazione del fabbisogno di manodopera di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2002; Decreta: Art. 1. 1. Per le finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002, il termine del 31 dicembre 2002 e' prorogato al 31 marzo 2003. Roma, 20 dicembre 2002 Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 133 |