Gazzetta n. 26 del 2003-02-01 |
COMUNE DI FIDENZA |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Fidenza (Parma) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis); 1. di rideterminare per ogni effetto di legge il seguente modo di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dal 1 gennaio 2003: 1) determinazione dell'aliquota del 4,70 per mille del valore imponibile: per le unita' immobiliari: adibite a prima abitazione del possessore; concesse dal possessore (anche parziario, per la propria quota) in uso gratuito per abitazione principale a parenti in linea retta o collaterali entro il terzo grado; costituenti alloggi di proprieta' dell'istituto autonomo per le case popolari (ora Azienda comunale per l'edilizia residenziale) o da esso comunque gestiti, assegnati in locazione semplice a soggetti aventi i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica e da essi utilizzati per abitazione principale; possedute dalle societa', cooperative edilizie a proprieta' indivisa assegnate in uso ai propri soci e da questi utilizzate per abitazione principale; comprese le pertinenze, a norma dell'art. 10 del regolamento di applicazione del tributo, quanto alle autorimesse ed ai posti macchina prescindendo dalla loro superficie (ma non piu' di una); 2) elevazione al 6,20 per mille del valore imponibile per qualunque altro immobile (edifici, aree fabbricabili, terreni agricoli); 3) elevazione all'8 per mille del valore imponibile dell'aliquota per le abitazioni non utilizzate, eccettuate quelle: inabitabili, inagibili o comunque indisponibili, riconoscibili per tali secondo la legge ed il regolamento comunale; considerate abitazioni principali o ad esse assimilate dal regolamento comunale e tenute a disposizione, anche se temporaneamente non occupate; non occupate, per la durata massima di un anno dalla cessazione dell'ultima utilizzazione o dall'autorizzazione amministrativa all'uso o dal riacquisto della disponibilita', da chiunque possedute; costruite per la locazione o la vendita da imprese aventi questo fine esclusivo o prevalente, per la durata massima di tre anni dall'autorizzazione amministrativa all'uso; 4) conferma dell'aliquota dell'imposta dell'1 per mille del valore imponibile: per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili, oggetto di recupero edilizio; per gli immobili di interesse artistico o architettonico, siti nel centro storico, oggetto di recupero edilizio; per le autorimesse o i posti auto di nuova realizzazione; per sottotetti riutilizzati; per tre anni dall'inizio dei lavori; 5) conferma dell'aliquota dell'imposta del 2 per mille del valore imponibile previstaa dall'art. 2.4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per le unita' immobiliari locate a norma delle stesse disposizioni; 6) conferma in Euro 145,00 della detrazione dall'imposta annua dovuta per l'abitazione principale, quale e' definita dal regolamento (non anche per quelle assimilate); con le riduzioni del valore imponibile e dell'imposta disposte dalla legge e dal regolamento comunale adottato con deliberazione consiliare n. 78 del 28 dicembre 1998, esecutiva, modificato con deliberazione dello stesso organo n. 14 del 28 febbraio 2002, esecutiva. (Omissis). |
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