Gazzetta n. 26 del 2003-02-01
COMUNE DI FIDENZA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Fidenza (Parma) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis);
1. di rideterminare per ogni effetto di legge il seguente modo di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dal 1 gennaio 2003:
1) determinazione dell'aliquota del 4,70 per mille del valore imponibile: per le unita' immobiliari:
adibite a prima abitazione del possessore;
concesse dal possessore (anche parziario, per la propria quota) in uso gratuito per abitazione principale a parenti in linea retta o collaterali entro il terzo grado;
costituenti alloggi di proprieta' dell'istituto autonomo per le case popolari (ora Azienda comunale per l'edilizia residenziale) o da esso comunque gestiti, assegnati in locazione semplice a soggetti aventi i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica e da essi utilizzati per abitazione principale;
possedute dalle societa', cooperative edilizie a proprieta' indivisa assegnate in uso ai propri soci e da questi utilizzate per abitazione principale;
comprese le pertinenze, a norma dell'art. 10 del regolamento di applicazione del tributo, quanto alle autorimesse ed ai posti macchina prescindendo dalla loro superficie (ma non piu' di una);
2) elevazione al 6,20 per mille del valore imponibile per qualunque altro immobile (edifici, aree fabbricabili, terreni agricoli);
3) elevazione all'8 per mille del valore imponibile dell'aliquota per le abitazioni non utilizzate, eccettuate quelle:
inabitabili, inagibili o comunque indisponibili, riconoscibili per tali secondo la legge ed il regolamento comunale;
considerate abitazioni principali o ad esse assimilate dal regolamento comunale e tenute a disposizione, anche se temporaneamente non occupate;
non occupate, per la durata massima di un anno dalla cessazione dell'ultima utilizzazione o dall'autorizzazione amministrativa all'uso o dal riacquisto della disponibilita', da chiunque possedute;
costruite per la locazione o la vendita da imprese aventi questo fine esclusivo o prevalente, per la durata massima di tre anni dall'autorizzazione amministrativa all'uso;
4) conferma dell'aliquota dell'imposta dell'1 per mille del valore imponibile:
per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili, oggetto di recupero edilizio;
per gli immobili di interesse artistico o architettonico, siti nel centro storico, oggetto di recupero edilizio;
per le autorimesse o i posti auto di nuova realizzazione; per sottotetti riutilizzati; per tre anni dall'inizio dei lavori;
5) conferma dell'aliquota dell'imposta del 2 per mille del valore imponibile previstaa dall'art. 2.4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per le unita' immobiliari locate a norma delle stesse disposizioni;
6) conferma in Euro 145,00 della detrazione dall'imposta annua dovuta per l'abitazione principale, quale e' definita dal regolamento (non anche per quelle assimilate); con le riduzioni del valore imponibile e dell'imposta disposte dalla legge e dal regolamento comunale adottato con deliberazione consiliare n. 78 del 28 dicembre 1998, esecutiva, modificato con deliberazione dello stesso organo n. 14 del 28 febbraio 2002, esecutiva.
(Omissis).