Gazzetta n. 26 del 2003-02-01 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 20 gennaio 2003 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Terra d'Otranto". |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", con decreto 4 ottobre 1999 e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 ottobre 2002; Considerato che il comitato D.O.P. Terra d'Otranto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Terra d'Otranto"; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 ottobre 1999;
Decreta:
Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Terra d'Otranto" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 644/98 del 20 marzo 1998, gia' prorogata con decreto 19 settembre 2002, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 12 febbraio 2003. | Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente, l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 ottobre 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 gennaio 2003 Il direttore generale: Abate |
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