Gazzetta n. 26 del 2003-02-01
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 20 gennaio 2003
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Terra d'Otranto".

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", con decreto 4 ottobre 1999 e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 ottobre 2002;
Considerato che il comitato D.O.P. Terra d'Otranto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Terra d'Otranto";
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Terra d'Otranto" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 644/98 del 20 marzo 1998, gia' prorogata con decreto 19 settembre 2002, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 12 febbraio 2003.
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente, l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 ottobre 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2003
Il direttore generale: Abate