Gazzetta n. 26 del 2003-02-01 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 20 gennaio 2003 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "Ente nazionale risi", ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Riso nano vialone veronese". |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta "Riso nano vialone veronese" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 31 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 7 febbraio 2000, con il quale l'organismo di controllo "Ente nazionale risi", con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Riso nano vialone veronese"; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 7 febbraio 2000, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera produzioni vegetali sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le produzioni vegetali a indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione; Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 31 gennaio 2000 per la indicazione geografica protetta "Riso nano vialone veronese" venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato; Considerato che la regione Veneto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta "Riso nano vialone veronese" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa; Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
Decreta:
Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Ente nazionale risi", con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, con decreto 31 gennaio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Riso nano vialone veronese" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 febbraio 2003. | Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 31 gennaio 2000. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 gennaio 2003 Il direttore generale: Abate |
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