Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 15 gennaio 2003, n. 10 |
Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente un emendamento alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 1 ottobre 1998. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo concernente un emendamento alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 1 ottobre 1998. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dallo stesso Protocollo. |
| Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 gennaio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1032): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro, ad interim, degli affari esteri On. Berlusconi il 22 gennaio 2002. Assegnato alla commissione 3a (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 marzo 2002, con pareri delle commissioni la, 2a e 8a. Esaminato dalla commissione 3a, in sede referente, il 5 e 13 giugno 2002. Relazione presentata il 25 giugno 2002 (atto n. 1032-A) relatore Sen. Pellicini. Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2002. Camera dei deputati (atto n. 3078): Assegnato alla commissione III (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 settembre 2002, con pareri delle commissioni I e IX. Esaminato dalla commissione III, in sede referente, il 18 settembre 2002 e 8 ottobre 2002. Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19 dicembre 2002. |
| ----> Vedere Testo in lingua da pag. 7 a pag. 8 della G.U. <----
TRADUZIONE NON UFFICIALE
L'ASSEMBLEA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE RIUNITASI nella sua trentaduesima sessione a Montreal, il 22 settembre 1998, AVENDO NOTATO che gli Stati contraenti hanno espresso in linea di massima il desiderio che siano prese misure per garantire la prossima disponibilita' di un testo autentico in lingua cinese della Convenzione civile internazionale, fatta a Chicago il 7 dicembre 1944. AVENDO RITENUTO necessario di emendare tale Convenzione, per i suddetti fini,
1. APPROVA,in conformita' alle disposizioni dell'articolo 94, comma a) di tale Convenzione, il seguente emendamento volto a sostituire l'attuale testo dell'ultimo paragrafo della Convenzione con la seguente formulazione: "Fatto a Chicago, il settimo giorno del mese di dicembre 1994, in lingua inglese. I testi della presente Convenzione redatti in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede. Tali testi saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America e ne saranno trasmesse copie certificate da detto Governo ai governi di tutti gli Stati che firmeranno la presente Convenzione o vi aderiranno. La presente Convenzione sara' aperta alla firma a Washington (D.C.)." 2. DETERMINA, in conformita' alle disposizioni di detto articolo 94, comma a) di tale Convenzione, in centoventiquattro il numero di Stati contraenti la cui ratifica di tale proposta di emendamento e' richiesta per l'entrata in vigore di detto emendamento. 3. DECIDE che il Segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale predisporra' un Protocollo in lingua araba, cinese, francese, inglese, spagnola e russa, ciascun testo facente ugualmente fede, incorporante detta proposta di emendamento, nonche' i seguenti elementi. DI CONSEGUENZA, in conformita' alla decisione di cui sopra dell'Assemblea, Il presente Protocollo e' stato predisposto dal Segretario generale dell'Organizzazione. Il Protocollo sara' aperto alla ratifica di ogni Stato che avra' ratificato la Convenzione sull'aviazione civile internazionale o che vi avra' aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. Il Protocollo entra in vigore nei confronti degli Stati che lo avranno ratificato, alla data di deposito del centoventiquattresimo strumento di ratifica. Il Segretario generale informera' immediatamente tutti gli Stati contraenti in merito alla data di deposito di ogni ratifica del Protocollo. Il Segretario generale informera' immediatamente tutti gli Stati Parte di tale Convenzione circa la data in cui il Protocollo entrera' in vigore. Per ogni Stato contraente che ratifica il Protocollo dopo tale data, il Protocollo entrera' in vigore alla data di deposito del suo strumento di ratifica presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. IN FEDE DI CHE, il Presidente della trentaduesima sessione dell'Assemblea ed il Segretario generale dell'Organizzazione, a tal fine debitamente autorizzati dall'Assemblea, appongono la loro firma al presente Protocollo. FATTO a Montreal il primo ottobre millenovecentonovantotto, in un unico documento in lingua araba, cinese, francese, inglese, spagnola e russa, ciscun testo facente ugualmente fede. Il presente Protocollo sara' depositato negli archivi dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e ne saranno trasmesse copie certificate conformi dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti gli Stati Parte della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatta a Chicago il sette dicembre 1944. |
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