Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI VOGHIERA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Voghiera (provincia di Ferrara) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota base ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al Titolo I Capo IV, del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura pari al 5,5 per mille, ad eccezione delle seguenti fattispecie:
aliquota nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli nei quali, nel corso dell'anno 2003, vengano impiantate nuove colture destinate a frutteto e posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti. Al fine di creare nuova occupazione, tale aliquota si applica per tre anni a partire dall'anno 2003 a condizione che sussistano i requisiti sopra indicati;
aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attivita' industriali, artigianali e commerciali. Tale aliquota agevolata si applica per tre anni con decorrenza dalla data di inizio dell'attivita';
aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati ubicati nella frazione di Montesanto, destinati ad uso abitativo e relative pertinenze, acquistati nel corso dell'anno 2003 oppure costruiti con data di ultimazione lavori nello stesso anno. Tale aliquota agevolata si applica per tre anni con decorrenza dalla data di acquisto o di fine lavori.
2) di concedere, per l'anno 2003, ai sensi art. 8, comma 30, D.Lgs. n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e come modificato dal decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, un aumento della detrazione a Euro 258,228 ai contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalita' esposte nell'allegato A che della presente costituisce parte integrante e sostanziale;
 
Allegato A

I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2003

Modalita' per l'applicazione della maggior detrazione per
l'abitazione principale

Con deliberazione di giunta comunale n. 183 del 19 dicembre 2002, esecutiva, si e' concesso, per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 3o, del decreto legislativo n. 504/1993 come modificato dall'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e come successivamente sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato dal decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, un aumento della detrazione a Euro 258,228, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'abitazione principale, ai contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalita' di seguito esposte: Pensionati e portatori di handicap.
a) Pensionati e portatori di handicap, monoreddito, in condizione non lavorativa, con reddito di pensione, con riferimento all'anno 2002, non superiore a Euro 8.394,47 annui lordi.
b) Pensionati e portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti della famiglia, con riferimento all'anno 2002, fino a Euro 13.556,06 piu' Euro 1.037,08 per ogni persona a carico.
N.B. Sono Soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", quelli dichiarati tali dalla apposita commissione medica dell'U.S.L. (di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295), integrata da un operatore sociale e da un esperto in servizio all'U.S.L., ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Copia del verbale della commissione medica dell'U.S.L. dovra' essere allegata alla richiesta in oggetto. Disoccupati.
a) Disoccupati alla data del 1 gennaio 2003 (con certificazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione) con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF riferito al 2002, di tutti componenti del nucleo familiare, fino a Euro 13.556,06 piu' Euro 1.037,08 per ogni persona a carico. Famiglie numerose.
a) Nucleo familiare composto da 6 o piu' componenti all'1 gennaio 2003.
b) Reddito familiare riferito all'anno 2002 non superiore a Euro 50.358,34 lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono Euro 8.394,65 annui lordi per ogni componente superiore a sei. Altre disagiate condizioni.
a) Titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto ai capi precedenti. Condizioni.
In tutti i casi previsti dai Capi I - II - III - IV:
a) l'appartamento abitato deve essere l'unica proprieta' immobiliare del contribuente che non deve altresi' avere nessun diritto reale su altre proprieta' al 1 gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare o diritti reali su altri.
b) per proprieta' immobiliare si intendono sia fabbricati che terreni escluso il garage di pertinenza dell'abitazione principale.
c) nessun componente del nucleo familiare deve avere proprieta' immobiliari o diritti reali su di esse.
d) la composizione del nucleo familiare e' quella risultante alla data del 1 gennaio 2003. Procedura.
Il contribuente deve presentare richiesta mediante apposita autocertificazione, nella quale deve dichiarare:
nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale, di non essere o di essere inserito in nucleo familiare. In tale seconda ipotesi nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale di tutti i componenti della famiglia al 1 gennaio 2003 e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di Euro 258,228, ivi compreso il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni per l'applicabilita' dell'ulteriore detrazione.
La richiesta dovra' essere consegnata direttamente all'Ufficio protocollo del comune od inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. (in tal caso fara' fede il timbro postale) entro lo stesso termine di pagamento della prima rata dell'imposta in oggetto. Il termine ultimo di presentazione dell'istanza e' perentorio, pena la decadenza del beneficio per l'anno 2003.
I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 2003 gia' tener conto della detrazione richiesta.
L'amministrazione si riserva di acquisire documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 504/1992 e le altre previste dalla legge.
 
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