Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 14 gennaio 2003 |
Incremento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Varese. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE del lavoro di Varese
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997; Considerata la necessita' di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare nella provincia di Varese; Consultate le parti imprenditoriali e sindacali, maggiormente rappresentative sul territorio, cosi' come indicato nella circolare ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997; Ritenuto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio di cui al precedente decreto del direttore provinciale del lavoro di Varese adottato il 4 dicembre 2000, secondo le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo; Rilevato l'indice ISTAT dei prezzi al consumo del mese di settembre 2000 (112,5) e l'indice ISTAT dei prezzi al consumo del mese di settembre 2002 (118,4); Decreta: Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio della provincia di Varese, vengono incrementate per il biennio 2003-2004 del 5,2%, con decorrenza dalla data del presente decreto, risultando cosi' determinate: Art. 1. Prestazioni in economia Le tariffe in economia, come ad esempio: frutta e verdura, materiale da costruzione, laterizi in genere, scarico da aeromobile a veicolo, carico e scarico bilici e containers, vengono compensate fino a otto ore giornaliere alla tariffa oraria di euro 14,64. |
| Art. 2. Tariffe al quintale 1. Coke, torba, alla rinfusa: Euro 0,55; 2. Argilla e terra alla rinfusa: Euro 0,55; 3. Cereali in genere, grano, riso, farina, mangime,ecc. da vagone a veicolo e viceversa: Euro 0,38; 3/1. da veicolo a magazzino: Euro 0,46; 4. Pasta e alimentari in genere in sacchi, da vagone a veicolo e viceversa: Euro 0,38; 5. Burro e altri generi in mastelli: Euro 0,38; 5/1. da veicolo a magazzino fino a 30 mt: Euro 0,38; 5/2. in pacchetti o scatoloni fino a 50 kg: Euro 0,43; 6. Medicinali: Euro 0,60; 7. Ferro e metalli: putrelle, rotaie, da vagone a veicolo e viceversa: Euro 0,60; 8. Tondelli, ferramenta e rottami: Euro 0,48; 9. Prodotti chimici e plastici da vagone a veicolo e viceversa, in sacchi, in casse o in balle: Euro 0,51; 9/1. idem fino a 50 kg.: Euro 0,57; 9/2. idem. in fusti: Euro 0,57; 10. Filati in rocche, con un minimo garantito di 100 ql a chiamata: Euro 0,57; 11. Stoffe in genere: Euro 0,70; 12. Collettame in genere, da vagone a veicolo e viceversa: Euro 0,57; 13. Carni fresche e congelate, da vagone a veicolo e viceversa: carne bovina: Euro 0,84; carne suina: Euro 1,03; 14. Bestiame vivo, bovino ed equino: a capo: Euro 2,11; 15. Capi baby: a vagone fino a 35 metri cubi: Euro 15,32; 15/1. a vagone oltre i 35 metri cubi: Euro 19,28; 16. Vitelli da latte: a vagone fino a 35 metri cubi: Euro 15,32; 16/1. a vagone oltre i 35 metri cubi: Euro 19,28; 17. Suinetti adulti, da vagone a veicolo: a vagone fino a 35 metri cubi: Euro 15,32; a vagone oltre i 35 metri cubi: Euro 19,28; 18. Suinetti giovani, da vagone a veicolo: a vagone fino a 35 metri cubi: Euro 15,32; a vagone oltre i 35 metri cubi: Euro 19,28; 19. Solo conta a foraggiarnento: a vagone: Euro 4,84; 19. Accompagnamento bestiame da allevamento, dalla partenza al ritorno, per ogni accompagnatore vitto e alloggio compreso: Euro 82,25. Le tariffe al quintale subiranno maggiorazioni per le seguenti operazioni: 1. Stivaggio o disistivaggio: Euro 0,20; 2. Accatastamento da mt 2.50 a mt 5: Euro 0,20; 3. Per percorsi oltre i mt 30 e per ogni mt 30 in piu' o frazione: Euro 0,20; 4. Per ogni piano: Euro 0,20. |
| Art. 3. Prestazioni portabagagli Tariffe dei portabagagli presso porti, stazioni e aeroporti per il trasporto di ogni collo o bagaglio che abbia come somma delle tre dimensioni (altezza + lunghezza + larghezza ) un massimo di mt 2 lineari e peso inferiore a kg 30: Euro 1,71; Oltre tali dimensioni e peso, l'importo e' determinato tra le parti. La tariffa esclude le operazioni di carico, scarico e stivaggio da automezzi diversi dalla utovettura pubblica o privata. Sosta o impiego del facchino, su richiesta del cliente, oltre i primi 15 minuti e per ogni 15 minuti o frazione in piu' indipendentemente dal numero dei colli: Euro 4,00. |
| Art. 4. Maggiorazioni per lavoro straordinario notturno, festivo 1. per prestazioni effettuate in giorno festivo: 45%; 2. per prestazioni effettuate in giorno di sabato: 30%; 3. per lavoro notturno dalle 22 alle 6: 30%; 4. in casi di applicazione delle tariffe ad ora, oltre le 8 ore giornaliere: 30%. |
| Art. 5. Rimborsi Rimborso pasto: Euro 8,12; Rimborso per auto e/o mezzo di trasporto nell'ambito della provincia: Euro 13,85. |
| Art. 6. Pagamento Salvo diverse pattuizioni in atto tra l'organismo economico e la committente, le prestazioni dovranno essere saldate alla presentazione della fattura. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' efficacia dal 14 gennaio 2003. Varese, 14 gennaio 2003 Il direttore provinciale: Buonomo |
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