Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 dicembre 2002
Riconoscimento al sig. Liberatore Franklyn di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista l'istanza con la quale il sig. Liberatore Franklyn cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Degree of medical dentistry" conseguito in Massachusets (Stati Uniti), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 maggio 2002, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;
Visto il decreto direttoriale in data 25 febbraio 2002 con il quale e' stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformita' a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 12 novembre 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Liberatore Franklyn e' risultato idoneo;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. Il titolo "Degree of medical dentistry" rilasciato in data 11 giugno 1994 dalla "Tufts university school of dental medicine" al sig. Liberatore Franklyn, cittadino italiano, nato a Brooklyn (USA) il 27 aprile 1968 e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.
2. Il dott. Liberatore Franklyn e' autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, territorialmente competente.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2002
Il direttore generale: Mastrocola
 
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