Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 15 gennaio 2003, n. 11
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

ART. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998.
 
ART. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.
 
ART. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 17.700 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1502):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro ad interim degli affari esteri
(Berlusconi) il 13 giugno 2002.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri,
emigrazione), in sede referente, il 10 luglio 2002, con
pareri delle commissioni 1a, 2a, 4a, 5a, 10a, 12a.
Esaminato dalla 3a commissione il 17 e 18 settembre
2002.
Esaminato in aula e approvato il 19 settembre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3167):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 23 settembre 2002 con pareri delle
commissioni I, IV, V e X.
Esaminato dalla III commissione il 1 ottobre e
l'11 dicembre 2002.
Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il
19 dicembre 2002.
 
ACCORDO TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA
SULLO SVILUPPO DELLE RELAZIONI NEL CAMPO DELLA
COOPERAZIONE E DEI CONTATTI MILITARI

IL Governo della Repubblica Italiana il Governo della Repubblica di Lettonia (qui di seguito denominate."le Parti"): desiderando rafforzare i rapporti reciproci secondo lo spirito e la lettera della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa, della Carta di Parigi, del Documento di Vienna del 1992 e di altri documenti dell'OSCE in materia, allo scopo di portare avanti la cooperazione in atto nell'ambito del Consiglio di Cooperazione del Nord Atlantico, desiderando partecipare all'instaurazione della democrazia, della pace e dell'unita' basata su di un meccanismo di' cooperazione in tutto il Continente Europeo, riconoscendo che questo accrescera' la sicurezza tra gli Stati europei e quindi la sicurezza di tutta l'Europa, riconoscendo che l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e' il pilastro della stabilita' e della sicurezza, volendo rafforzare la cooperazione pacifica e la stabilita' in Europa, desiderando integrare e potenziare la cooperazione intrapresa nell'ambito della Partnership for Peace, esprimendo il desiderio di promuovere la fiducia reciproca tramite la cooperazione dei Ministeri della Difesa di entrambi i Paesi e delle loro Forze Armate, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 1. Il presente Accordo istituisce, nel rispetto delle legislazioni vigenti sul territorio di ciascuna Parte ed in conformita' con gli obblighi da esse assunti a livello internazionale, la seguente struttura di cooperazione militare tra le Parti e le loro Forze Armate: aspetti organizzati e procedurali delle attivita' dei Ministeri della Difesa e delle Forze Armate intese a sviluppare delle forze armate controllate in modo democratico, responsabili e gestite con efficienza, un dialogo bilaterale e uno scambio d'idee nel settore della difesa, dei suoi principi, della sicurezza, del controllo degli armamenti, dell'industria per la difesa e della politica degli approvvigionamenti, scambi di idee nel campo della cooperazione tra i settori della formazione, amministrazione e gestione del personale militare, le Parti possono stabilire altri settori di cooperazione di comune accordo. 2. Le questioni dettagliate relative alla cooperazione nei settori specificati nel paragrafo 1 del presente articolo possono essere definite esattamente dalle Parti sotto forma di protocolli aggiuntivi del presente Accordo. 3. La cooperazione puo' aver luogo sotto forma di scambi di personale o di informazioni.

Articolo 2 Il piano annuale di cooperazione per il prossimo sara' approntato entro il 15 novembre dell'anno in corso sulla base del presente Accordo. Il piano annuale di cooperazione sara' elaborato in base ad una proposta presentata in precedenza dalle Parti. Un Memorandum d'Intesa dettagliato che riguardi tra l'altro le condizioni di residenza temporanea, assicurative e di giurisdizione, sara' completato in base ad un principio di reciprocita' prima della partecipazione ai corsi organizzati da una delle Parti.

Articolo 3 Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le Parti saranno tenute a rispettare la legislazione del Paese ospitante. Il Paese ospitante si asterra' dall'imporre al personale in visita punizioni, misure disciplinari ed altre sanzioni o misure previste dalla legislazione penale militare del Paese ospitante.

Articolo 4 Il Paese che invia il personale sostiene le spese di viaggio di andata e ritorno nonche' le spese di missione e di assicurazione. Il Paese ospitante sostiene le spese di viaggio all'interno del Paese, di vitto e di alloggio se possibile nelle installazioni militari. Se necessario il Paese ospitante fornisce l'assistenza sanitaria, compreso l'eventuale ricovero in un ospedale militare ai membri' della delegazione in visita, limitatamente al pronto soccorso.

Articolo 5 Lo scambio d'informazioni connesso con l'attuazione del presente Accordo avverra' per via diplomatica, per esempio tramite gli Addetti militari dei due Paesi.

Articolo 6 Le Parti garantiscono la protezione delle informazioni ottenute nel corso della cooperazione prevista dal presente Accordo. Nessuna delle Parti fornira' tali informazioni senza il consenso scritto dell'altra Parte a coloro che non siano Parti del presente Accordo. Un Accordo separato definira' i particolari dello scambio d'informazioni.

Articolo 7 Il presente Accordo non tratta questioni che esulano dalle competenze delle Parti.

Articolo 8 In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti si consulteranno per risolverle per mezzo di trattative bilaterali e, se necessario, per le vie ufficiali.

Articolo 9 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Il presente Accordo e' concluso a tempo indeterminato. Esso puo' essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualunque momento; in tal caso esso cessera' di avere effetto sei mesi dopo la data di consegna all'altra Parte della notifica scritta della sua cessazione. Il presente Accordo puo' essere modificato con il consenso scritto delle Parti e le relative modifiche entreranno in vigore con le stesse modalita' per esso previste. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorita', hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Riga il 20 febbraio 1998 in due originali nelle lingue Italiana, Inglese e Lettone, tutti i i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione, il testo inglese fara' fede.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica di Lettonia
----> Vedere testo in lingua da pag. 8 a pag. 11 della G.U. <----
 
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