IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528; Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale; Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, concernente, fra l'altro, l'istituzione del Ministero della salute; Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1998 (del quale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1999, con il quale e' stato approvato il testo della X edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana; Visti i decreti ministeriali 21 dicembre 1988, 17 aprile 1991 e 29 agosto 1996, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 12 del 16 gennaio 1989, n. 152 del 1 luglio 1991 e n. 270 del 18 novembre 1996, con i quali sono stati approvati il testo e gli aggiornamenti del Formulario nazionale della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana; Vista la Farmacopea europea, IV edizione, aggiornata ed integrata in base alle risoluzioni del Comitato di sanita' pubblica del Consiglio d'Europa (accordo parziale), adottata a seguito delle decisioni prese dalla Commissione europea di Farmacopea in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 della Convenzione europea predetta; Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 115 del 18 maggio 2002, con il quale e' stato approvato il testo della XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana; Considerati che i tempi tecnici necessari per il compiuto adeguamento alle nuove norme di buona preparazione contenute nella Farmacopea ufficiale di cui al citato decreto 2 maggio 2002 necessitano di una proroga dell'entrata in vigore delle norme stesse; Decreta: Art. 1. 1. Il termine del 1 gennaio 2003 di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 115 del 18 maggio 2002, per le motivazioni di cui alle premesse, e' differito al 1 luglio 2003. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 gennaio 2003 Il Ministro: Sirchia |