Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2003 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2003
Approvazione dei nuovi modelli di comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate, da effettuare ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:
1. Approvazione dei modelli di comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate.
1.1. Sono approvati i seguenti modelli con le relative istruzioni da utilizzare in sostituzione di quelli approvati con provvedimento del 12 dicembre 2002:
a) Modello CVS, relativo alla comunicazione di cui all'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente i dati relativi agli investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate da parte dei soggetti che hanno conseguito anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 il diritto al contributo previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) Modello CTS, relativo alla comunicazione di cui all'art. 62, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente i dati relativi agli investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate da parte dei soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo a decorrere dall'8 luglio 2002, a seguito di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del citato art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
1.2. I modelli sono composti da un frontespizio, contenente i dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione e dai quadri A e B, concernenti, rispettivamente, i dati relativi alla struttura produttiva destinataria dell'investimento agevolato e i dati riepilogativi.
2. Reperibilita' dei modelli.
2.1. I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.it.
2.2. I modelli di cui al punto 1.1. possono essere altresi' prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi siano conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.3. I modelli di cui al punto 1.1 possono essere riprodotti con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' del modello nel tempo.
2.4. E' consentita la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel rispetto della conformita' grafica ai modelli approvati e della sequenza dei dati.
3. Definizione dei dati da indicare nelle comunicazioni.
3.1. I dati richiesti dall'art. 62, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 289 del 2002, si riferiscono agli investimenti realizzati ed ai crediti d'imposta maturati alla data del 31 dicembre 2002 nonche' ai crediti d'imposta utilizzati anteriormente alla sospensione disposta con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, e successivamente con l'art. 62, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Modalita' e termini di presentazione delle comunicazioni.
4.1. Le comunicazioni di cui al punto 1.1 sono presentate, a pena del disconoscimento del beneficio, in via telematica all'Agenzia delle Entrate dal 31 gennaio 2003 al 28 febbraio 2003.
4.2. La presentazione telematica puo' essere effettuata direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
4.3. La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle comunicazioni e' effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato "Report 388" che sara' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it.
4.4. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo della comunicazione predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 4.3, nonche' copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.
4.5. La comunicazione deve essere conservata a cura del soggetto interessato, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi contenuti.
4.6. Al Centro operativo di Pescara e' demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione delle comunicazioni di cui al punto 1.1.
Motivazioni.
A seguito della mancata conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha espressamente abrogato, con il comma 7 dell'art. 62, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 253 del 2002 ed ha recepito, nell'art. 62, comma 1, lettere a) e b), le disposizioni gia' contenute nell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 253 del 2002, al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di acquisire i dati necessari per il monitoraggio delle agevolazioni fruite dalle imprese per gli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate ed effettuare conseguentemente la pianificazione dei relativi flussi di spesa.
Il citato articolo 62, comma 1, lettera a), della richiamata legge n. 289/2002, stabilisce, per i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo nella forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, l'obbligo di effettuare un'apposita comunicazione, a pena di decadenza dal beneficio. Tale comunicazione deve contenere i dati concernenti le tipologie e l'ammontare degli investimenti realizzati, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli stessi, le modalita' di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti nonche' l'ammontare dei contributi fruiti e quelli ancora da utilizzare ed ogni altro dato utile ai fini della ricognizione degli
investimenti realizzati.
Lo stesso obbligo e' sancito, dal medesimo art. 62, comma 1, lettera b), della legge n. 289/2002, per i soggetti che, a decorrere dalla predetta data dell'8 luglio 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle Entrate relativamente all'istanza presentata ai sensi del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
Il citato art. 62 prevede, inoltre, che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate vengano stabiliti i dati da indicare nelle comunicazioni, i termini entro i quali le stesse debbano essere inviate e venga approvato il modello sulla base del quale le comunicazioni devono essere redatte.
In attuazione delle succitate disposizioni e', pertanto, emanato il presente provvedimento con il quale, attesa la diversita' dei soggetti tenuti all'invio delle comunicazioni, vengono anzitutto approvati due distinti modelli con le relative istruzioni - mod. CVS e mod.CTS - da utilizzare per le comunicazioni rispettivamente previste dalla lettera a) e dalla lettera b) dell'art. 62, comma 1, della legge n. 289 del 2002.
I predetti modelli sostituiscono pertanto quelli approvati con provvedimento del 12 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2002.
Con il presente provvedimento vengono altresi' precisate le modalita' di presentazione delle comunicazioni, stabilendo che le stesse devono essere presentate esclusivamente in via telematica, come gia' previsto relativamente alle istanze cui si riferiscono le comunicazioni della lettera b) del presente provvedimento, dal comma 1-bis dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 10, del decreto-legge n. 138 del 2002. Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il presente provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato "Report 388" che sara' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it.
In ordine agli adempimenti conseguenti alla gestione delle predette comunicazioni, viene attribuita al Centro operativo di Pescara la relativa competenza.
Con il presente provvedimento vengono inoltre stabiliti i termini di invio delle comunicazioni, stabilendo che le stesse devono essere presentate a decorrere dal 31 gennaio 2003 e fino al 28 febbraio 2003.
Con lo stesso provvedimento viene, infine, disciplinata la reperibilita' dei suddetti modelli di comunicazione e ne viene autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.
Decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, concernente disposizioni urgenti in materia tributaria.
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2002;
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (art. 62).
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' del decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003
Il direttore: Ferrara
 
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