Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cinisello Balsamo (provincia di Milano) ha adottato il 20 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria - 6 per mille - per l'abitazione principale, le relative pertinenze e per tutte le altre tipologie di immobili non ricomprese nelle fattispecie di seguito indicate;
aliquota ridotta - 2 per mille - per gli immobili che al 1 gennaio 2003 risultino concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato applicando le modalita' per la determinazione del canone ed avvalendosi del "Contratto tipo locale", in conformita' alle condizioni definite dall'"Accordo locale per la Citta' di Cinisello Balsamo", ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta il proprietario dell'immobile dovra' depositare copia del contatto di locazione regolarmente registrato presso l'Ufficio competente della Citta' di Cinisello Balsamo;
aliquota diversificata - 7 per mille - per le unita' immobiliari ad uso abitativo che risultino sfitte al 1 gennaio dell'anno 2003 e per le quali non risultino - alla predetta data - essere stati registrati contratti di locazione;
aliquota diversificata - 7 per mille - per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D: tale aliquota va applicata sia ai fabbricati iscritti in catasto e, quindi, forniti di rendita, sia ai fabbricati non ancora iscritti in catasto ed il cui valore imponibile ai fini dell'imposta Comunale sugli immobili sia determinato sulla base delle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992;
2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 156,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4) di equiparare all'abitazione principale le pertinenze, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo e, precisamente nelle categorie C/2, C/6, C/7, purche' vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione stessa, l'utilizzo avvenga da parte del titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale di godimento e limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie catastali sopra menzionate;
5) per le pertinenze dell'abitazione principale non spettano ulteriori detrazioni oltre a quella gia' stabilita per l'abitazione medesima. L'ammontare unico della detrazione, qualora non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'immobile adibito ad uso abitativo, potra' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale;
6) di elevare da euro 156,00 ad euro 264,00 la detrazione dalla imposta dovuta per l'abitazione principale a favore delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale in possesso dei requisiti e secondo i criteri indicati nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7) nei casi di detrazione maggiorata od aliquota ridotta, e' obbligatoria la presentazione, da parte del singolo contribuente, di apposita autocertificazione, per ciascun periodo di imposta, entro il termine di scadenza del versamento in acconto (si veda quanto meglio specificato nell'allegato riguardante i requisiti in argomento).
(Omissis).
REQUISITI E CRITERI PER L'APPLICAZIONE
DELLA MAGGIORE DETRAZIONE
Per ottenere l'aumento della detrazione di imposta da Euro 156,00 ad Euro 264,00, e' necessario che i soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale si attengano esattamente a quanto di seguito riportato. Requisiti.
Per ottenere l'elevazione della detrazione d'imposta e' necessario essere contemporaneamente in possesso dei requisiti di cui ai seguenti punti a) e b):
a) reddito annuo lordo, ai fini IRPEF - 730 - Unico 2002 (redditi 2001), all'interno del nucleo familiare non superiore ad euro 10.329,14 medi pro capite, nonche' la titolarita' del diritto di proprieta' o altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale,
b) presenza al 1 gennaio 2003, nel nucleo familiare, di un componente convivente:
portatore di handicap non autosufficiente, con certificazione medica rilasciata dalla A.S.L. competente;
portatore di handicap o invalido, il cui grado di invalidita' non sia inferiore al 75%;
anziano non autosufficiente con certificazione medica rilasciata dalla A.S.L. competente;
anziano non autosufficiente ricoverato, da almeno sei mesi nel corso dell'anno 2002, presso una struttura protetta (R.S.A) per anziani non autosuflicienti con un costo di ricovero mensile a carico del nucleo familiare superiore ad euro 1.032,91;
minore in affido. Criteri applicativi.
Il reddito da considerare e' quello annuo lordo, ai fini IRPEF - 730 - Unico 2002 (redditi 2001), di ciascuno dei componenti il nucleo familiare e deve essere desunto dalle certificazioni di lavoro dipendente o assimilati e/o modello 101 o 201 o 730 o Unico.
Il beneficio dell'ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unita' immobiliari. Non sono considerate altre unita' immobiliari le pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, sempre che:
a) vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione stessa;
b) l'utilizzo avvenga da parte del proprietario stesso o di altri familiari conviventi;
c) limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie catastali sopra indicate. Modalita'.
Il contribuente ha l'obbligo di compilare e presentare apposito modulo di richiesta - autocertificazione messo a disposizione gratuitamente dalla Citta' di Cinisello Balsamo.
Il modulo di richiesta - autocertificazione deve essere presentato entro il termine di scadenza del versamento in acconto, corredato da copia delle certificazioni di lavoro dipendente o assimilati e/o modello 101 0 201 o 730 o Unico di tutti i componenti il nucleo familiare; nonche' dall'originale o dalla copia conforme delle certificazioni rilasciate dalla A.S.L. o altri Enti attestanti lo stato di handicap o invalidita', o dall'attestazione di ricovero in struttura protetta oppure dall'attestazione di affidamento di minore.
I contribuenti che presenteranno, entro il termine sopra indicato, il modulo di richiesta - autocertificazione potranno, al momento del versamento delle rate I.C.I. 2003, gia' beneficiare della ulteriore detrazione.
Il modulo di richiesta - autocertificazione deve essere consegnato alla Citta' di Cinisello Balsamo - Servizio gestione fiscalita' comunale - via Umberto Giordano, 3.
Nel caso di infedele dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
REQUISITI E CRITERI PER L' APPLICAZIONE
DELL'ALIQUOTA RIDOTTA STABILITA AL 2 PER MILLE
Immobili locati con contratto stipulato avvalendosi del "Contratto tipo locale" in conformita' alle condizioni definite dall'Accordo locale per la Citta' di Cinisello Balsamo, ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999.
Per ottenere l'applicazione dell'aliquota ridotta al 2 per mille, nel caso di unita' immobiliare che al 1 gennaio 2003 risulti concessa in locazione, con contratto stipulato avvalendosi del "Contratto tipo locale", ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale e che vi risieda stabilmente (tale residenza deve necessariamente risultare, al 1 gennaio dell'anno di imposta, anche dai registri anagrafici) occorre attenersi a quanto di seguito riportato. Modalita'.
Il contribuente ha l'obbligo di compilare e presentare apposito modulo di richiesta - autocertificazione messo a disposizione gratuitamente dalla Citta' di Cinisello Balsamo.
Il modulo di richiesta - autocertificazione deve essere presentato entro il termine di scadenza del versamento in acconto, corredato da copia del contratto di locazione regolarmente registrato per il corrente anno di imposta (presentarsi con l'originale, necessario per ottenere copia fotostatica).
I contribuenti che presenteranno, entro il termine sopra indicato, il modulo di richiesta - autocertificazione, potranno, al momento del versamento delle rate l.C.I. 2003, gia' beneficiare della aliquota ridotta.
Il modulo di richiesta - autocertificazione deve essere consegnato alla Citta' di Cinisello Balsamo - Servizio gestione fiscalita' comunale - via Umberto Giordano, 3.
Nel caso di infedele dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
REQUISITI E CRITERI AI FINI DELL'EQUIPARAZIONE
DELLE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI
O DISABILI ALL'ABITAZIONE Principale.
E' equiparata all'abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero pennanente, a condizione che la stessa non risulti beata.
In tale ipotesi, occorre attenersi a quanto di seguito riportato. Modalita'.
Il contribuente ha l'obbligo di compilare e presentare apposito modulo di richiesta - autocertificazione messo a disposizione gratuitamente dalla Citta' di Cinisello Balsamo.
Il modulo di richiesta - autocertificazione deve essere presentato entro il termine di scadenza del versamento in acconto, corredato da attestato rilasciato dall'istituto di ricovero o sanitario che certifichi la residenza permanente presso la struttura.
I contribuenti che presenteranno, entro il termine sopra indicato, il modulo di richiesta - autocertificazione potranno al momento del versamento delle rate I.C.I. 2003, considerare l'immobile posseduto alla stregua dell'abitazione principale.
Il modulo di richiesta - autocertificazione deve essere consegnato alla Citta' di Cinisello Balsamo - Servizio gestione fiscalita' comunale - via Umberto Giordano, 3.
Nel caso di infedele dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
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