Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CIRIE'
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cirie' (provincia di Torino) ha adottato l'11 novembre 2002 e il 5 dicembre 2002 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di fissare, nelle seguenti misure, l'aliquota dell'imposta Comunale sugli immobili (l.C.I.) per l'anno 2003, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
5,50 per mille per le unita' immobiliari possedute da persone fisiche, dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, direttamente adibite ad abitazione principale e pertinenze (massimo 2 pertinenze) o concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado e gli affini al primo grado, per tutti gli immobili posseduti dall'agenzia territoriale per la casa, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione, e le pertinenze (massimo due pertinenze) non locate di anziani e disabili residenti in case di riposo;
7 per mille per tutti gli immobili ad uso abitativo vuoti, non locati e non utilizzati (con esclusione di un periodo di dodici mesi per i quali si applica l'aliquota ordinaria);
4 per mille per gli alloggi locati con contratto registrato e conforme alla legge n. 431/1998, art. 2 comma 3, utilizzati dal locatario come abitazione principale;
6,50 per mille regime ordinario d'imposta;
2) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, in Euro 119,00, per l'anno 2003, la detrazione dall'imposta dovuta per:
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
l'unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale, non locata di anziani e disablili residenti in case di riposo;
le unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, concesse dal proprietario in uso garantito a parenti fino al terzo grado in linea retta e collaterale ed affini al primo grado;
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa', adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dell'agenzia territoriale per la casa, con la precisazione che nessun contribuente, ad eccezione dell'ATC e delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, puo' usufruire di piu' di una detrazione di Euro 119,00.
 
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