Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI CIRIE' |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Cirie' (provincia di Torino) ha adottato l'11 novembre 2002 e il 5 dicembre 2002 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) di fissare, nelle seguenti misure, l'aliquota dell'imposta Comunale sugli immobili (l.C.I.) per l'anno 2003, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 5,50 per mille per le unita' immobiliari possedute da persone fisiche, dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, direttamente adibite ad abitazione principale e pertinenze (massimo 2 pertinenze) o concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado e gli affini al primo grado, per tutti gli immobili posseduti dall'agenzia territoriale per la casa, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione, e le pertinenze (massimo due pertinenze) non locate di anziani e disabili residenti in case di riposo; 7 per mille per tutti gli immobili ad uso abitativo vuoti, non locati e non utilizzati (con esclusione di un periodo di dodici mesi per i quali si applica l'aliquota ordinaria); 4 per mille per gli alloggi locati con contratto registrato e conforme alla legge n. 431/1998, art. 2 comma 3, utilizzati dal locatario come abitazione principale; 6,50 per mille regime ordinario d'imposta; 2) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, in Euro 119,00, per l'anno 2003, la detrazione dall'imposta dovuta per: l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; l'unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale, non locata di anziani e disablili residenti in case di riposo; le unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, concesse dal proprietario in uso garantito a parenti fino al terzo grado in linea retta e collaterale ed affini al primo grado; le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa', adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dell'agenzia territoriale per la casa, con la precisazione che nessun contribuente, ad eccezione dell'ATC e delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, puo' usufruire di piu' di una detrazione di Euro 119,00. |
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