Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI SERIATE
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Seriate (provincia di Bergamo) ha adottato il 5 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo Comune come segue:
categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7: 5,75 per mille;
categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 - A/10 - A/11: 6,50 per mille;
abitazioni sfitte: 7,00 per mille;
interventi di recupero ad abitazioni secondarie ai sensi dell'art. 31 comma 1 lettere a) - b) legge n. 457/1978 6,50 per mille;
categoria catastale B: 5,75 per mille;
categoria catastale C1 non superiore a mq. 200 posseduto dal titolare che vi svolge direttamente un'attivita' commerciale 5,75 per mille;
categoria catastale C: da C/1 a C/5 6,50 per mille e da C/6 a C/7 5.75 per mille;
categoria catastale D: 6,50 per mille;
terreni: 6,50 per mille;
aree edificabili: 6,50 per mille, si precisa che per abitazioni sfitte si intendono i locali ad uso abitativo ricompresi nella categoria catastale A (ad eccezione della categoria A/10), per i quali non si possa dimostrare l'abitazione da parte dei cittadini residenti o di soggetti locatari in possesso di regolare contratto di affitto stipulato nelle forme di legge, per un periodo superiore ai sei mesi.
Le attivita' commerciali svolte in locali appartenenti alla categoria catastale C1, che usufruiscono dell'aliquota agevolata del 5,75 per mille, sono quelle elencate nell'allegato A;
2) di stabilire le seguenti norme ordinamentarie per l'applicazione dell'I.C.I. dal 1 gennaio 2002, ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, come di seguito:
a) determinazione diversificata delle aliquote;
b) assimilazione all'abitazione principale delle abitazioni non locate, delle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e similari o presso familiari che provvedono ad accudirli;
c) assimilazione all'abitazione principale delle abitazioni concesse in uso gratuito ai genitori, ai figli, ai nonni, ai nipoti di nonni, ai fratelli, alle sorelle a condizione che gli stessi abbiano la residenza nell'immobile;
d) assimilazione all'abitazione principale dei fabbricati beati con contratto registrato, ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale;
e) determinazione della base imponibile con riferimento a quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) riduzione e detrazione d'imposta che per l'esercizio finanziario 2002 e' di Euro 103,29 (L. 200.000);
g) riduzione dell'imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza ditali condizioni;
h) estensione della normativa delle abitazioni principali alle relative pertinenze;
i) diversificazione delle detrazioni d'imposta in rapporto a situazioni soggettive come evidenziato nell'allegato B) alle tabelle contraddistinte dai numeri 1) e 2);
j) applicazione delle esenzioni e riduzioni d'imposta ai terreni agricoli condotti a titolo principale direttamente da coltivatori diretti od imprenditori agricoli, persone fisiche, iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della legge n. 9/63 e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
(Omissis).

Allegato B
CRITERI PER LA FRUIZIONE DELLA MAGGIORE
DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
Viene riconosciuta la facolta' di applicazione della maggiore detrazione d'imposta per abitazione principale qualora ricorrano per il contribuente le seguenti contestuali condizioni:
a) detrazione per fasce:
prima fascia Euro 258,23 (L. 500.000);
seconda fascia Euro 227,24 (L. 440.000);
terza fascia Euro 196,25 (L. 380.000);
quarta fascia Euro 165,27 (L. 320.000);
quinta fascia Euro 134,28 (L. 260.000).
b) abitazione ricompresa nelle seguenti categorie catastali:
A/3 - A/4 - A/5 - A/6
Le categorie A/2 - A/7 beneficiano delle detrazioni di cui alla lettera a) qualora ricorra una delle condizioni previste alla lettera d)
c) unica proprieta' su tutto il territorio nazionale;
d) situazioni particolari.
I limiti di reddito vengono aumentati di Euro 1032,61 (L. 2.000.000) qualora, oltre alle condizioni sopraindicate, ricorra una delle seguenti condizioni:
1) nuclei familiari con presenza di portatori di handicap (invalidita' superiore al 60%);
2) nuclei familiari con capofamiglia in stato di disoccupazione;
3) nuclei familiari con capofamiglia in stato di cassaintegrazione;
4) famiglie monoreddito con piu' di quattro componenti.
Modalita' di presentazione della domanda.
La domanda e' da presentarsi a cura dell'interessato entro il termine del 31 maggio 2003, a pena di decadenza, corredata dalla sottoindicata documentazione:
denuncia dei redditi dell'anno precedente (modello 730 - modello unico - modello cud);
attestazione relativa al ricorrere delle condizioni per l'applicazione dell'incremento di Euro 1032,61 (L. 2.000.000) alle fasce di reddito;
dichiarazione I.C.I. iniziale e successive variazioni (da presentarsi solo se non siano state presentate a medesimo titolo per l'anno 2002 o qualora siano intervenute ulteriori variazioni rispetto all'anno precedente).

----> Vedere Tabella a pag. 29 della G.U. <----
 
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