Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI TERAMO |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Teramo ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). Confermare l'aliquota del 5 per mille, gia' stabilita per l'anno 2002, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune di Teramo, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4 del decreto legge n. 437/1997 convertito con modificazioni nella legge n. 556/1996). Confermare l'aliquota del 5 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dall'Istituto autonomo case popolari in quanto trattasi di Ente senza scopo di lucro (art. 6 comma 2 decreto legislativo n. 504\1992) e finalizzato alla costruzione di alloggi per i cittadini in condizioni economiche svantaggiate. Considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con aliquota del 5 per mille, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (legge n. 662/1996 art. 3 comma 56). Confermare l'aliquota del 5 per mille in favore dei proprietari che concedono immobili in locazione, con contratto registrato, a solo titolo di abitazione principale e sulla base degli accordi, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e tesi alla definizione di contratti tipo in materia di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo (legge n. 431/1998, art. 2 commi 3 e 4). Confermare l'aliquota del 3 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili oppure interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri, storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti disponendo, comunque, che la suddetta aliquota agevolata sia applicabile limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dalla data di inizio dei lavori. Confermare l'aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili e le relative pertinenze oggetto di imposta, indipendentemente dall'uso cui sono destinati. Confermare la detrazione d'imposta, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di Euro 144,61 (L. 280.000). A. Confermare la detrazione per l'abitazione principale di euro 175,60 per i soggetti passivi, qui di seguito elencati, che versano in situazioni di particolare disagio economico - sociale. Soggetto passivo pensionato che alla data del 31 dicembre 2002 abbia compiuto sessantacinque anni, solo o facente parte di un nucleo familiare anagrafico composto da massimo due persone, entrambe di eta' pari o superiore ai sessantacinque anni, a condizione che il reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, percepito nel corso del 2002, non sia superiore a Euro 6840,81 in quanto solo, ovvero a Euro 10259,63 in caso di appartenenza al nucleo familiare di cui sopra (l'assegno di accompagnamento non concorre alla determinazione del reddito imponibile complessivo). Soggetto passivo portatore di handicap o capo famiglia di nucleo familiare anagrafico ove siano presenti, al 1 gennaio 2003, uno o piu' soggetti portatori di handicap in situazioni che assumono la connotazione di gravita' di cui all'art. 3 legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 ed in possesso della certificazione rilasciata dalla commissione istituita dalla legge n. 104/92 art. 4, con grado di invalidita' pari al 100%, purche' non ospitati, nel corso dell'anno 2002, in modo continuativo, in strutture pubbliche o private ed a condizione che il reddito imponibile annuo ai fini IRPEF del soggetto passivo e dei familiari costituenti l'intero nucleo familiare, percepito nel corso del 2002, non sia supenore ai limiti qui di seguito indicati.
Componenti nucleo familiare anagrafico Limite reddito annuo Euro - - 1 persona 6840,81 2 persone 10259,63 3 persone 12541,31 4 persone 14821,93
oltre quattro persone aggiungere Euro1140,32 per ogni componente il nucleo. Soggetto passivo disoccupato al 1 gennaio 2003 che, gia' fruitore della Cassa integrazione guadagni o della indennita' di mobilita' ai sensi delle leggi vigenti, abbia perduto tali provvidenze nel corso dell'anno 2002, con reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF dell'intero nucleo familiare, percepito nel corso del 2002, non superiore a Euro 12541,31.
AMMETTERE I SOGGETTI PASSIVI DI CUI AL PUNTO A) AL GODIMENTO DEL BENEFICIO IN QUESTIONE (Euro 175,60) SOLO QUALORA RICORRANO LE SEGUENTI CONDIZIONI Siano residenti nel comune di Teramo. I contribuenti che usufruiscono dell'agevolazione ed i componenti il "nucleo familiare anagrafico" non devono possedere, sul territorio nazionale ed estero, a titolo di proprieta' od altro diritto reale determinante l'insorgenza della soggettivita' passiva, altri immobili oltre l'abitazione principale con eventuale, relativa pertinenza anche autonomamente iscritta in catasto. L'abitazione principale deve essere classificata nelle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6. |
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