Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI VELLETRI |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Velletri (provincia di Roma) ha adottato il 10 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). Di determinare le aliquote dell'imposta Comunale sugli immobili per l'anno 2003 come di seguito indicato: aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille; aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; di considerare parti integranti dell'abitazione principale del soggetto passivo le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; di applicare l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, senza la detrazione fissata per le medesime, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, previa presentazione di apposita istanza prodotta dal richiedente ai sensi di quanto previsto dal regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; di determinare per l'anno 2003 a 103,291 euro l'importo della detrazione fissata per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; di aumentare la detrazione per abitazione principale da Euro 103,291 a Euro 154,937 in favore delle seguenti categorie di soggetti passivi: a) pensionati sociali che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2002; b) soggetti assistiti dal Comune in via continuativa nel corso dell'anno 2003 per stati di indigenza; di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni: a) il soggetto passivo, come nessun altro eventuale componente la famiglia deve possedere altri immobili, su tutto il territorio nazionale, diversi dall'unita' adibita ad abitazione principale ed eventuale autorimessa di pertinenza; b) che l'immobile per il quale si intende usufruire della maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico); c) che i contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita autocertificazione all'ufficio tributi entro la data del 30 giugno 2003. |
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