IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, che all'art. 1 prevede che con decreto del Ministro del tesoro viene fissato il tasso d'interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilita' speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale; Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2001, che ha fissato nella misura del 2,75% lordo il tasso d'interesse da corrispondere sulle predette contabilita' speciali fruttifere, a decorrere dal 1 dicembre 2001; Vista la nota n. 5630 del 20 gennaio 2003 con la quale il Dipartimento del Tesoro segnala la necessita' di adeguare il tasso d'interesse sulle contabilita' speciali fruttifere in relazione all'attuale livello dei tassi d'interesse di riferimento; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145; Decreta: Articolo unico A decorere dal 1 febbraio 2003 il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, sulle somme depositate nelle contabilita' speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici e' determinato nella misura del 2,25% lordo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 2003 Il ragioniere generale dello Stato: Grilli |