Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 15 gennaio 2003, n. 12
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanita' - Ufficio regionale per l'Europa, concernente l'istituzione dell'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanita' - Ufficio Regionale per l'Europa - concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001.
 
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
 
ART. 3.
1. E' autorizzata la concessione da parte del Ministero della salute di un contributo annuo di euro 309.880, a decorrere dall'anno 2002, a favore dell'OMS, per sostenere le spese di personale, di funzionamento ed attuazione dell'attivita' dell'Ufficio di Venezia.
 
ART. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 309.880 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 gennaio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1366):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro, ad interim, degli affari esteri (Berlusconi) il
3 maggio 2002.
Assegnato alla commissione 3a (Affari esteri,
emigrazione), in sede referente, il 21 maggio 2002, con
pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 11a, 12a e Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 3a, in sede referente,
il 5 e 13 giugno 2002.
Relazione presentata il 25 giugno 2002 (atto n.
1366/A - relatore Sen. Forlani).
Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3082):
Assegnato alla commissione III (Affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 3 settembre 2002, con
pareri delle commissioni I, II, IV, XI, XII e Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione III, in sede referente,
il 17 settembre 2002 e 26 novembre 2002.
Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il
19 dicembre 2002.
 
ACCORDO
tra
Il Governo Italiano
e
L'Organizzazione Mondiale della Sanita'
Ufficio Regionale per l'Europa
concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS
per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo

Preambolo

Nel 1990, il Governo italiano e l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS hanno istituito a Roma un Ufficio del Centro Europeo per l'Ambiente e la Salute, mediante un Accordo della durata di cinque anni, rinnovabile. L'Accordo e' stato ratificato ed e' entrato in rigore il 6 febbraio 1992 con legge italiana numero 197.
Nei 1995, il Governo italiano e l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS hanno concordato di estendere la validita' dell'Accordo del 1990 mediante un Accordo della durata di sei anni, rinnovabile, che e' stato ratificato ed e' entrato in vigore il 20 gennaio 1997 con legge italiana numero 18.
Nel 1998 gli Stati membri dell'Ufficio Regionale Europeo della Organizzazione Mondiale della Sanita', ivi inclusa l'Italia, durante la seduta annuale del Comitato Regionale svoltasi a Copenhagen, hanno approvato il documento denominato: "Health 22" - Salute per tutti nel XXIo secolo ", che rappresenta il punto di riferimento strategico per la Regione europea dell'OMS e stabilisce priorita' ed obiettivi per raggiungere e mantenere il miglior stato di salute possibile per la popolazione europea.
Nello stesso anno, interamente in sintonia con il documento "Health 2", il Programma di Promozione della Salute e Investimenti in Salute dell'Ufficio Europeo dell'OMS, in collaborazione con il Ministero della Sanita' e la Regione del Veneto, ha lanciato il programma triennale definito "l'Iniziativa di Verona: investire in salute nel contesto dello sviluppo economico, sociale e umano (1998-2000)".
Allo scopo di rafforzare ulteriormente questa collaborazione nonche'' di perseguire congiuntamente gli obiettivi di promozione della salute attraverso le strategie previste nel citato documento "Health 21", nell'interesse di tutelare e migliorare la salute della popolazione europea, l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS e il Governo della Repubblica Italiana.
concordano
di istituire un Ufficio progetto denominato "Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo", con sede a Venezia, Italia, per un periodo di dieci anni a partire dalla data riportata al comma 1 dell'articolo 12 del presente Accordo.
Articolo 1
Struttura organizzativa
1. L'Ufficio di Venezia sara' denominato: "Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo" e sara' indicato nel prosieguo del presente Accordo come "Ufficio di Venezia". L'Ufficio di Venezia sara' parte integrante dell'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS.
2. L'Ufficio di Venezia sara' istituito per un periodo iniziale di 10 anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, cosi' come stabilito dall'articolo 12 seguente.
3. Il Direttore Regionale dell'Ufficio Europeo dell'OMS nominera' un membro anziano del personale come capo dell'Ufficio di Venezia.
4. Si prevede che in linea di principio lo staff dell'Ufficio di Venezia sara' costituito, a regime, da 6 unita' professionali e 5 unita' di servizi generali.
5. L'Ufficio di Venezia avra' un Comitato Scientifico Consultivo. Il Comitato Scientifico Consultivo, in aderenza ai programmi e alle esigenze dell'OMS/EURO, formulera' pareri scientifici sul programma delle attivita' dell'Ufficio di Venezia. Il Comitato valutera', inoltre, sulla base di apposite relazioni, i risultati conseguiti dall'attivita' relativamente al due anni precedenti.
Il Comitato Scientifco Consultivo sara' composto da 7 membri nominati dal Direttore Regionale dell'Ufficio Europeo dell'OMS. In considerazione dell'opportunita' di utilizzare le competenze del livello nazionale e locale, il Direttore Regionale dell'OMS/EURO, ogni volta che cio' risulti opportuno, si impegnera' in ogni modo a nominare un esperto proposto dal Ministero della Sanita' del paese ospitante, ed un altro su designazione del Presidente della Regione del Veneto.
I membri del Comitato, che devono avere comprovata esperienza nei settori di attivita' dell'Ufficio di Venezia, sono nominati per un periodo rinnovabile di tre anni. Detto Comitato dovra' riunirsi almeno una volta l'anno. Il Comitato eleggera' il proprio Presidente e adottera' il proprio metodo di lavoro.
6. L'Ufficio di Venezia costituira' parte integrante dell'OMS/EURO e sara' pienamente integrato nella sua struttura organizzativa e nel suo piano di attivita'. La struttura organizzativa e le attivita' dell'Ufficio di Venezia saranno in conformita' ai principi della Costituzione, ai regolamenti e alle politiche dell'OMS. L'OMS/EURO sara', inoltre, responsabile di organizzare, gestire, amministrare, dirigere e guidare l'attivita' dell'Ufficio di Venezia.

Articolo 2
Attivita'
1. L'Ufficio di Venezia, nell'area di propria competenza, fornira' assistenza agli Stati Membri sia a livello nazionale, che regionale e locale, per favorire l'attuazione delle strategie di investimenti in salute che inseriscano la promozione della salute al centro dello sviluppo economico, sociale ed umano, come disposto dal documento "Health 21-Salute per tutti nel XXIo secolo" .
2. In termini aperativi, oltre ai programmi di informazione ed educazione alla salute, l'Ufficio di Venezia svolgera' le seguenti due funzioni principali:
a) monitoraggio, disamina e sistematizzazione della crescente quantita' di nuovi risultati di ricerca sui determinanti (sociali ed economici) della salute della popolazione;
b) fornitura di servizi, assistenza tecnica e collaborazione agli Stati Membri per aumentare la loro capacita' (sia a livello nazionale che subnazionale) di agire, secondo l'evidenza, sui determinanti socio economici della salute. Cio' permettera' agli Stati Membri di investire in salute e di porre le attivita' di promozione della salute al centro della loro agenda di sviluppo.
Le principali attivita' dell'Ufficio di Venezia sono riassunte nell'Allegato I a questo Accordo.
3. Le attivita' dell'Ufficio di Venezia integreranno le attivita' di promozione della salute correlate ai determinanti di salute dell'OMS/EURO in linea con la strategia denominata "Health 21". Il sistema informativo dell'OMS sara' utilizzato, nella misura necessaria, per sostenere le attivita' dell'Ufficio di Venezia.

Articolo 3
Strutture
1. L'Ufficio avra' sede a Venezia in un adatto edificio di superficie minima di 500m2, accettabile dall'OMS/EURO, fornito dalla Regione del Veneto senza oneri per l'OMS/EURO.
2. La bandiera e l'emblema dell'OMS verranno utilizzati secondo il Codice delle Bandiere ed i Regolamenti, le Risoluzioni e la prassi dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'.
3. In caso si concordi tra la Regione Veneto e l'OMS/EURO di trasferire l'Ufficio di Venezia nel territorio della Regione del Veneto, gli obblighi a carico della Regione del Veneto di cui al presente articolo, resteranno in vigore anche nella nuova ubicazione. La Regione del Veneto sosterra' altresi', tutte le spese relative al trasferimento di sede.

Articolo 4
Contributo del Ministero della Sanita' della Repubblica Italiana
e della Regione del Veneto
1. La Regione del Veneto, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, sosterra', fino ad una somma massima di lire 430 milioni, gli oneri relativi agli arredi, agli accessori e alle apparecchiature, nonche' all'allestimento delle postazioni di lavoro (computer, telefoni, set per videoconferenze ecc., secondo gli standard in uso all'OMS). La Regione del Veneto sara', inoltre, responsabile dei costi locali relativi al mantenimento delle strutture e delle apparecchiature, ai servizi interni di pulizia, sicurezza, rifornimento di acqua, fino ad una somma massima pari a lire 633,6 milioni.
2. La Regione del Veneto fornira' all'OMS/EURO, oltre ai fondi necessari a coprire le spese indicate nel comma 1, un contributo annuo, in dollari USA, corrispondente ad un contributo annuo di 1.300 milioni di Lire italiane. Il Ministero della Sanita' fornira' all'OMS/EUR0 un contributo annuo, in dollari USA, corrispondente ad un contributo annuo di 600 milioni di Lire italiane. I contributi indicati in questo comma saranno utilizzati esclusivamente per coprire i costi relativi al personale impiegato nell'Ufficio di Venezia ed i costi di realizzazione dei programmi e delle attivita' operative.
3. I fondi in dollari USA saranno trasferiti, all'inizio di ogni anno, ad un apposito conto bancario dell'OMS/EURO. L'OMS/EURO fornira' alla Regione del Veneto e al Ministero della Sanita' i dettagli relativi al conto bancario.
4. Ogni variazione dei costi dovuta a fluttuazioni del cambio tra Lira italiana e dollaro USA sara' compensata annualmente dal Ministero della Sanita' e dalla Regione del Veneto in funzione delle rispettive quote di contribuzione di cui al precedente comma 2. II Ministero della Sanita' e la Regione Veneto concordano di rinegoziare con l'OMS/EURO l'ammontare complessivo dei propri contributi in caso di aumenti dei costi dovuti ad aumenti statutari o ad inflazione.

Articolo 5
Personale
1. Tutto il personale dell'Ufficio di Venezia, ivi incluso il personale eventualmente comandatovi, sara' personale dell'OMS, con un incarico di durata limitata, e sara' soggetto alle norme e ai regolamenti in vigore per il personale dell'OMS e godra' dello stato e dei diritti del personale dell'OMS, e, in quanto funzionario dell'OMS, godra' a tutti gli effetti delle immunita' e dei privilegi concessi in seguito al libero esercizio delle proprie funzioni. Le assunzioni e la gestione del personale dell'Ufficio di Venezia avverranno in base alle leggi, alle norme, ai regolamenti e alle procedure dell'OMS.
2. In base a quanto disposto dal presente Accordo, il personale dell'Ufficio di Venezia sara' assunto secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'OMS. La durata della nomina e la durata di eventuali proroghe, saranno determinate secondo quanto disposto dalle norme dell'OMS e sulla base delle garanzie dei fondi disponibili.
3. Personale aggiuntivo potra' essere comandato all'Ufficio di Venezia da parte della Regione del Veneto, della Repubblica Italiana, o di qualsiasi altro Stato Membro dell'OMS, da parte di organizzazioni internazionali o di qualsiasi altra organizzazione in base ad un accordo concluso con l'OMS. Tale personale aggiuntivo potra' appartenere sia a categorie professionali che a categorie appartenenti a servizi generali.
4. Borsisti, collaboratori di livello professionale associati e tirocinanti possono essere assegnati all'Ufficio di Venezia.
5. Scambi di personale (sia esso professionale o di servizi generali) fra l'OMS/EURO e l'Ufficio di Venezia potranno effettuarsi in base alle esigenze e saranno soggetti alle norme dell'OMS, senza alcun onere aggiuntivo per il Ministero della Sanita' e per la Regone Veneto.

Articolo 6
Contributo dell'OMS/EURO
1. L'OMS/EURO terra' una contabilita' separata relativa ai contributi trasferiti all'Ufficio di Venezia, riguardante le somme ricevute e le spese dell'Ufficio di Venezia, secondo le norme, i regolamenti finanziari e la prassi dell'OMS. Gli interessi maturati sui fondi saranno calcolati ed accreditati in base alle norme, i regolamenti e la prassi dell'OMS.
2. Tutte le registrazioni finanziarie saranno espresse in dollari USA. Entrate ed uscite registrate con altre valute, saranno convertite in dollari USA secondo il tasso di cambio delle Nazioni Unite applicabile alla data di tali transazioni.
3. L'OMS/EURO garantira' che le transazioni finanziane relative ai fondi saranno:
(a) registrate sulla base di procedure interne di controllo in linea con le norme, i regolamenti e la prassi dell'OMS;
(b) effettuate nel pieno rispetto dei regolamenti finanziari, delle norme e della prassi in vigore al momento all'OMS.
4. La gestione finanziaria ed amministrativa delle spese dell'Ufficio di Venezia e' soggetta a controllo interno ed esterno e alle nome finanziarie, regolamenti e procedure applicabili all'OMS.
5. L'OMS/EURO si adoperera' al massimo per assicurare fondi supplementari per le attivita' dell'Ufficio di Venezia da fonti diverse dal Ministero della Sanita' della Repubblica italiana e dalla Regione Veneto, con l'obiettivo di aumentare considerevolmente, gia' a partire dal terzo anno di attivita' dell'Ufficio, l'ammontare complessivo del bilancio relativo alle attivita' e ai programmi operativi dell'Ufficio di Venezia.
6. Nel quadro delle attivita' dell'Ufficio di Venezia, l'OMS/EURO dara' piena ed attenta considerazione a proposte presentate dal Ministero della Sanita' e dalla Regione del Veneto per assistenza tecnica e attivita' di cooperazione da attuarsi in Italia nell'ambito delle competenze dell'Ufficio di Venezia. Si prevede altresi che l'Ufficio di Venezia avra' un impatto considerevole ed offrira' opportunita' di stretta cooperazione con il Paese ospitante ed anche con gli altri Stati Membri deIIOMS/EURO.

Articolo 7
Collaborazione tra l'Ufficio di Venezia e le Istituzioni italiane
1. Nell'ambito della cooperazione bilaterale fra l'Italia e l'OMS/EURO, il Ministero della Sanita' della Repubblica Italiana considerera' le piu' opportune modalita' di coinvolgimento dell'Ufficio di Venezia in attivita' di livello nazionale ed internazionale promosse dal Ministero stesso, in linea con il Piano Sanitario Nazionale e in conformitacon le competenze dell'Ufficio di Venezia, cosi' come disposto dall'art. 2 del presente Accordo. Inoltre, il Ministero della Sanita' e la Regione del Veneto ricercheranno ogni altra possibile collaborazione fra l'Ufficio di Venezia e gli Organi Tecnici e Scientifici del Servizio Sanitario Nazionale ed altre rilevanti Istituzioni nelle rispettive aree di competenza.

Articolo 8
Privilegi e immunita'
1. Lo stato giuridico, i privilegi e le immunita' dell'Ufficio di Venezia saranno regolati dalle stesse disposizioni contenute nell'articolo VI dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS riguardante l'istituzione dell'Ufficio di Roma del Centro Europeo per l'Ambiente e la Salute, firmato a Rorna il 14 giugno 1990, con un Addendum, ratificato ed entrato in vigore il 6 febbraio 1992 con legge italiana n. 197.

Articolo 9
Telecomunicazioni
1. Il sistema di telecomunicazioni tra l'Ufficio di Venezia, l'OMS, gli Stati Membri dell'OMS e le pertinenti Istituzioni scientifiche, sara' istituito e, se necessario, aggiornato secondo gli standard internazionali del sistema ISDN (Integrated Service Digital Network) sui quale si basa la rete di comunicazioni dell'OMS. Le procedure dell'OMS/EURO in questo campo saranno applicate all'Ufficio di Venezia.

Articolo 10
Piano di lavoro
1. Al presente Accordo sara' allegato, come Allegato II, un dettagliato piano di lavoro ad hoc relativo al primo biennio di attivita' dell'Ufficio di Venezia nonche' alle attivita' previste per il biennio 2003-2004. Il Piano di lavoro dell'Ufficio sara' in linea con il ciclo di progranmazione biennale dell'OMS.

Articolo 11
Valutazione del lavoro dell'Ufficio di Venezia
1. Una valutazione delle attivita' dell'Ufficio di Venezia sara' effettuata ogni due anni sulla base di relazioni presentate al Comitato Scientifico Consultivo e ai Direttore Regionale dell'OMS/EURO, in conformita' con le procedure in uso all'OMS/EURO. Oltre alla relazione annuale delle attivita' dell'Ufficio di Venezia, verranno redatte relazioni semestrali delle attivita' svolte in conformita' alle linee guida dell'OMS/EURO.

Articolo 12
Disposizioni finali
1. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle necessarie formalita' previste dai rispettivi ordinamenti delle parti, compresa la ratifica parlamentare,
2. L'effettiva attuazione del presente Accordo e' legata all'adozione da parte della Regione Veneto degli atti legislativi necessari all'attuazione dei suoi impegni finanziari di cui agli articoli 3 e 4.
3. Il presente Accordo restera' in vigore per dieci anni, dalla data della sua entrata in vigore. Potra' essere rinnovato per ulteriori 10 anni sulla base di un accordo tra le parti.
4. Ciascuna parte potra' esercitare il diritto di risoluzione dell'Accordo in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da effettuarsi 6 mesi prima della risoluzione. In caso di risoluzione, gli impegni assunti dalle parti in virtu' del presente atto rimarranno in vigore al fine di consentire la regolare conclusione delle attivita', il licenziamento o il ritiro del personale, la restituzione di fondi e beni inutilizzati, la liquidazione di conti fra le parti e lo scioglimento di obbligazioni contrattuali nei confronti del personale, di subappaltatori, di consulenti o di fornitori. A seguito della chiusura di tutti gli impegni finanziari relativi all'Ufficio di Venezia e al suo personale, l'OMS fornira' un resoconto finanziario relativo alle spese e ad ogni eventuale rimanenza di fondi pertinenti all'Ufficio. L'ammontare dei fondi in eccesso dovra' essere restituito al Governo della Repubblica Italiana o alla Regione del Veneto, entro sei mesi dalla data di risoluzione dell'Accordo.
5. Qualsiasi emendamento al presente Accordo dovra' essere effettuato per reciproco accordo tra le parti mediante un documento scritto presentato come emendamento al presente Accordo.
6. Qualsiasi notifica o richiesta da effettuarsi in virtu' del presente Accordo dovra' essere fatta per iscritto.
7. Su richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' o del Governo della Repubblica Italiana, si terranno delle consultazioni relativamente all'attuazione, a modifiche o revisioni del presente Accordo. Salvo il raggiungimento di un'intesa amichevole, qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'uso del presente Accordo, verra' sottoposta a conciliazione. In caso di mancato accordo fra le parti, la controversia sara' sottoposta ad Arbitrato. Quest'ultimo sara' condotto secondo modalita' sulle quali le parti dovranno convenire, oppure, in mancanza di accordo, in base alle norme di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sugli scambi internazionali in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo. Il giudizio arbitrale sara' accettato dalle parti in quanto inappellabile.
Visto l'Accordo concluso il 25 Ottobre 2000 tra il Ministero della Sanita' della Repubblica Italiana e la Regione Veneto, copia del quale e' allegata al presente Accordo come Allegato III, i sottoscritti, in rappresentanza del Governo della Repubblica Italiana e dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' hanno rispettivamente firmato, a nome delle parti, il presente Accordo a Roma in data 11 gennaio 2001 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, il testo in lingua inglese e' quello che prevale.

II Ministro della Sanità Il Direttore dell'Ufficio
Regionale per l'Europa Prof. Umberto Veronesi dell'organizzazione Data 11 gennaio 2001 Mondiale della Sanità
Dr. Mare Danzon
Data 11 gennaio 2001

(In presenza del presidente della Regione Veneto,)
On. Dr. Giancarlo Galan
Data: 11 GEN. 2001

----> vedere Accordo da pag. 15 a pag. 22 della G.U. <----
 
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