Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2003 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2003, n. 13
Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare la vigente normativa in materia di concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, al fine di rendere piu' congrui ed immediati gli interventi di natura economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302

1. All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nei limiti del 90 per cento"; b) al comma 4 dopo le parole: "Non si da' luogo a ripetizione di
quanto gia' erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad
una quota pari al 20 per cento.".
 
Art. 2
Modalita' di concessione dell'assegno vitalizio di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407

1. Ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, puo' essere corrisposto, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza, risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita' organizzata, nonche' il nesso di causalita' tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.
 
Art. 3
Norme per la concessione di borse di studio di cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole: "scuola secondaria superiore" sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore".
 
Art. 4.
Disposizioni transitorie

1. Gli importi gia' corrisposti a titolo di provvisionale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono soggetti a rideterminazione in base a quanto previsto dal presente decreto.
 
Art. 5
Copertura finanziaria

1. I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 4 sono concessi, a decorrere dall'anno 2003, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2003, nella pertinente unita' previsionale di base.
2. I benefici di cui all'articolo 3 sono concessi, a decorrere dall'anno 2003, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno 2003, nella pertinente unita' previsionale di base.
 
Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alla Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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