Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 17 dicembre 2002 |
Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il "Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali metodologie fissate dall'UNI; Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti "Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412"; Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 1 marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002 e del 31 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, recanti "Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412"; Vista la lettera del comune di Casalvieri, in provincia di Frosinone, prot. n. 2302 del 23 settembre 2002, con la quale, nell'evidenziare elementi geografici, altimetrici, e climatici dei comuni limitrofi, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Casalvieri alla zona climatica D, ai fini dell'inserimento del medesimo comune nella zona climatica E; Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot n. UDA/2002/2793 dell'11 novembre 2002, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Casalvieri, e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Casalvieri vanno attribuiti 1778 gradi-giorno con il mantenimento della zona climatica D; Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni; Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento; Decreta: Articolo unico 1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Casalvieri, in provincia di Frosinone, sono sostituite da quelle di seguito elencate: pr z gr-g alt comune FR D 1778 380 Casalvieri
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 2002 Il Ministro: Marzano |
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