Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 19 dicembre 2002
Proroga di commercializzazione di varieta' di specie ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la richiesta presentata in data 18 febbraio 2002 dal Consorzio agrario provinciale di Parma - Societa' cooperativa a r.l., intesa ad ottenere un periodo transitorio per la commercializzazione delle sementi appartenenti alle varieta' di specie di piante ortive, indicate nel dispositivo, cancellate dal registro nazionale con decreto ministeriale 18 febbraio 2002 per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;
Visto l'art. 17-bis, quinto comma, del regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varieta' per le quali l'iscrizione non e' stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;
Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 5 dicembre 2002, ha espresso parere favorevole alla concessione, per le varieta' indicate nel dispositivo, del periodo transitorio sopra citato;
Ritenuto di dover procedere in conformita';
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 17-bis, quinto comma, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sementi appartenenti alle varieta' sotto elencate, cancellate dal registro nazionale con decreto ministeriale 18 febbraio 2002, potranno essere controllate quali sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2004.

===================================================================== Specie |Codice Sian |Varieta' ===================================================================== Cavolo verza |001943 |Di Vertus 2 Spinacio |000781 |Gigante d'inverno

Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2002
Il direttore generale: Abate

Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
 
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