Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 29 gennaio 2003
Modificazioni ed integrazioni al regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997 concernente l'albo e l'attivita' dei promotori finanziari. (Deliberazione n. 13915).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Viste le leggi 7 giugno 1974, n. 216, e 2 gennaio 1991, n. 1, e le loro successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 23 luglio 1996, n. 415, e 24 febbraio 1998, n. 58;
Visti i regolamenti adottati con delibere n. 10629 dell'8 aprile 1997 e n. 11522 del 1 luglio 1998, e le loro successive modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare l'art. 18 del regolamento 10629/97 che disciplina la cancellazione dall'Albo unico nazionale dei promotori finanziari;
Visto il decreto dell'11 novembre 1998, n. 472, come successivamente modificato con decreto 12 aprile 2000, n. 140, con cui il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari;
Ritenuto di dover integrare le disposizioni contenute nell'art. 18 del regolamento n. 10629/97 al fine di disciplinare compiutamente, in attuazione dell'art. 31, comma 6, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, la reiscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari gia' cancellati;
Delibera:
Il regolamento concernente l'albo e l'attivita' dei promotori finanziari, adottato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, cosi' come successivamente modificato, e' modificato ed integrato come segue:
l'art. 18 (Cancellazione dall'albo) e' rubricato come segue: (Cancellazione dall'albo e reiscrizione);
all'art. 18, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente comma:
9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 ed 8 si applicano, ai fini della reiscrizione, le disposizioni concernenti i requisiti di professionalita' vigenti al momento della precedente iscrizione.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino della Consob ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Milano, 29 gennaio 2003
p. Il Presidente: Cardia
 
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