Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 14 giugno 2002
Contratto di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e la societa' Nuova Biozenit S.p.a. (Deliberazione n. 53/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modifizioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalita' di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) "contratti di programma" della legge n. 662/1996;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999 nonche' alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160/1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi, a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1 febbraio 2000);
Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000), che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87, 3, a) del Trattato C.E.;
Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della "Programmazione negoziata";
Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata;
Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 415/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000);
Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni a sostegno delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e artigianato 14 luglio 2000, n. 900315, concernente le sopra indicate modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), e dal punto 2, lettera B), della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
Vista la citata delibera n. 127 che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;
Viste le proprie delibere 1 febbraio 2001, n. 20 (Gazzetta Ufficiale n. 126/2001), e 8 marzo 2001, n. 40 (Gazzetta Ufficiale n. 158/2001), con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio Veicoli Europei S.p.a. e la Texas Instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a 388.704 migliaia di euro (23.776 migliaia di euro piu' 364.928 migliaia di euro);
Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 186/2001), con la quale e' stato approvato in via programmatica, a valere sulle risorse sopra citate, il finanziamento pari a 23.137.269 di euro per gli investimenti relativi al contratto di programma Nuova Biozenit, prevedendo che l'assegnazione definitiva fosse effettuata non appena puntualmente definite le risultanze istruttorie;
Vista la nota 2 maggio 2001, n. 0018278, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma, con il relativo piano progettuale, presentato dalla Nuova Biozenit S.p.a. per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse nel comune di Catanzaro, area Obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a. L'iniziativa, da realizzarsi nel periodo 2001-2003, prevedeva investimenti industriali per un totale di 48.030 migliaia euro, un onere a carico della finanza pubblica pari a 26.236 migliaia di euro e un'occupazione aggiuntiva di centoventisette unita';
Vista la nota 31 maggio 2002, n. 900231, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato una rimodulazione degli investimenti previsti nella sopra citata nota n. 0018278 e ha richiesto l'assegnazione definitiva delle risorse di cui alla citata delibera n. 81/2001. Il nuovo programma prevede la realizzazione da parte della Nuova Biozenit S.p.a di una centrale elettrica a biomasse e di serre destinate alla produzione di fiori attraverso un procedimento intensivo di fioritura alimentato essenzialmente dall'impianto di cogenerazione attivato dalla centrale a biomasse, da realizzare nella provincia di Catanzaro, area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a. del Trattato C.E. L'iniziativa prevede investimenti per 50.610 migliaia di euro da realizzarsi nel periodo 2002-2004, un onere a carico della finanza pubblica pari a 22.210 migliaia di euro e un'occupazione aggiuntiva pari a centotrenta addetti;
Considerato che, rispetto alla proposta, sono da considerare ammissibili investimenti per un totale di 45.634,6 migliaia di euro, cui corrisponde un onere a carico della finanza pubblica pari a 22.207,70 migliaia di euro e un'occupazione aggiuntiva di centotrenta addetti;
Considerato che il progetto costituisce un esempio notevole nell'ambito dello sviluppo in Italia di sistemi di produzione energetica eco-compatibili integrati nella filiera agro-industiale;
Considerato che la regione Calabria, con deliberazioni 27 aprile 2001, n. 356, e 11 giugno 2002, n. 505, ha confermato il proprio interesse per il progetto della Nuova Biozenit S.p.a. "ritenendo lo stesso compatibile con la programmazione regionale e con gli obiettivi della politica regionale orientata principalmente al sostegno dei sistemi di sviluppo locale e della crescita occupazionale" e ha deliberato il proprio concorso partecipativo nella misura di 3.098,741 migliaia di euro, nei limiti dei massimali di intensita' degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;
Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 19.108,959 migliaia di euro, a valere sulle disponibilita' derivanti dalle sopra citate economie;
Tenuto conto che, con verbale 25 ottobre 2001, sono state definite le modalita' di trasferimento delle attivita' in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attivita' produttive;
Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Delibera:
1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, con la societa' Nuova Biozenit S.p.a., il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti nel compatto industriale, agricolo e agroindustriale da realizzarsi nel comune di Catanzaro, area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 45.634,80 migliaia di euro, sono cosi' suddivisi:
investimenti agricoli: 23.292,70 migliaia di euro;
investimenti industriali: 22.342,10 migliaia di euro;
1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate nella seguente misura:
investimenti agricoli: 40% E.S.L., per gli investimenti non localizzati in zone agricole svantaggiate;
investimenti industriali: 76,8446 % della misura massima ammissibile pari al 50% di E.S.N.
1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, e' determinato complessivamente in 22.207,70 migliaia di euro. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato in 19.108,959 migliaia di euro. La restante somma di 3.098,741 migliaia di euro sara' a carico della regione Calabria. Il finanziamento sara' erogato in tre annualita' di pari importo a decorrere dal 2002.
1.4 Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.
1.5 Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2004.
1.6 Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a centotrenta addetti.
1.7 Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., e' approvato il finanziamento di 19.108,959 migliaia di euro a valere sulle somme rinvenienti dalle revoche indicate in premessa.
3. Prima dell'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni il Ministero delle attivita' produttive dovra' aver completato la verifica sulle condizioni di redditivita' dei singoli beneficiari delle agevolazioni per gli investimenti agricoli, nonche' di tutte le altre condizioni previste dal citato regime di aiuti in materia agricola.
Roma, 14 giugno 2002
Il Presidente delegato: Tremonti Il segretario del Cipe: Baldassarri

Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 276
 
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