Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI MONASTIR |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Monastir (provincia di Cagliari) ha adottato il 6 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. (Omissis). Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2003: 1) aliquota ordinaria - 7 per mille; 2) abitazione principale - 4,50 per mille; 3) terreni agricoli coltivati direttamente, fabbricati agricoli, artigianali e commerciali utilizzati direttamente per l'attivita' professionale - 5,50 per mille; 4) detrazione prima casa Euro 103,29 aumentata a Euro 180,76 per le seguenti categorie: a) pensionati - soggetto passivo ultrasessantacinquenne single o con coniuge ultrasessantacinquenne titolari di pensione al minimo (quale reddito unico) escluso il reddito dell'unita' abitativa; b) famiglie numerose - nucleo familiare con almeno 6 componenti il cui reddito familiare non deve superare nel complesso l'importo annuo lordo del minimo vitale stabilito dalla normativa regionale (pubblicato nel BURAS all'inizio di ogni anno); c) famiglie con invalidi - nuclei familiari che includono portatori di handicap con attestato di invalidita' civile al 100% il cui reddito complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno precedente cui si riferisce imposta, deve rientrare nella soglia del redditometro. Condizioni preliminari per beneficiare delle detrazioni di cui sopra: a) i componenti la famiglia, cui fa parte il soggetto passivo, non devono essere titolari di diritti reali (usufrutto, uso ed abitazione) su altri fabbricati oltre l'abitazione principale; b) sono escluse dall'agevolazione i fabbricati di categoria A/1, A/7, A/9, A/10 e A/11. Esenzioni: a) prima casa di persona ultra 65enne ricoverata in modo permanente in ospizio o casa di cura, a condizione che la stessa non risulti locata; b) beni comunali esclusi quelli ceduti con regolare contratto di locazione ad enti pubblici; c) terreni (in area urbana) soggetti a vincolo di inedificabilita', per quanto dura il blocco; d) tutti gli altri immobili previsti dalla normativa vigente. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si da' atto che nella determinazione delle aliquote, nonche' della definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' istituito, in questo comune, finalizzato al potenziamento produttivo del settore tributi, un fondo speciale. Il fondo di cui al comma sopraindicato e' alimentato annualmente con l'accantonamento del 2,5% delle riscossioni dell'imposta sugli immobili. (Omissis). Di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). |
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