IL DIRETTORE GENERALE dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori - Div. I
Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE; Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunita' europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione; Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994; Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attivita' professionali per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali; Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attivita' di estetista a livello nazionale; Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di "Fachkosmetikerin" conseguito in Germania dalla sig.ra Scudiero Dina, cittadina italiana; Udito il parere positivo della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 18 settembre 2002; Decreta: Il titolo professionale di "Fachkosmetikerin" conseguito in Germania in data 31 marzo 1982, dalla sig.ra Scudiero Dina, nata a Torremaggiore (Foggia) il 12 ottobre 1959, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita' professionale di estetista. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2002 Il direttore generale: Bulgarelli |