Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ACCORDO 28 gennaio 2003
Collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
e
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e in particolare l'art. 1, comma 1;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare gli articoli 11 e 15;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Considerato che in data 2 luglio 1998 e' stato stipulato un accordo di collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni (di seguito il Ministero) e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito l'Autorita), in atto scaduto;
Ravvisata l'esigenza di disciplinare con il presente accordo, anche alla luce delle intervenute modifiche normative ed in attuazione del principio di leale collaborazione, l'attivita' di cooperazione tra il Ministero e l'Autorita', nelle materie di rispettiva competenza, lo svolgimento coordinato sul territorio di funzioni rilevanti per il sistma integrato delle comunicazioni, ed il necessario raccordo ai fini della partecipazione alle attivita' comunicatrice e internazionali;
Tra il Ministero delle comunicazioni, nella persona del Ministro on. Maurizio Gasparri, e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nella persona del presidente prof. Enzo Cheli, all'uopo delegato dal Consiglio dell'Autorita';
Si stipula il presente accordo:
Art. 1.
1. Il presente accordo regola la collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni relativamente allo svolgimento di attivita':
a) di competenza dell'Autorita', che la stessa intende svolgere avvalendosi delle risorse umane e strumentali degli organi centrali e periferici del Ministero;
b) di interesse comune, da svilupparsi congiuntamente, anche mediante gli opportuni raccordi a livello territoriale, per definire soluzioni atte al migliore espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, ivi compresa la realizzazione di attivita' di ricerca e studio, da svolgersi eventualmente in basi a specifici accordi, l'attivita' di formazione del personale, lo scambio di dati informativi o statistici e la partecipazione a consessi comunitari e internazionali.
2. Ferme restando le rispettive competenze, il Ministero, prima di ogni riunione del Comitato delle Comunicazioni (Bruxelles) e l'Autorita', prima delle riunioni del Comitato di contatto (Bruxelles) e del Comitato permanente sulla televisione transfrontaliera (Strasburgo), promuovono un incontro preparatorio, aperto, se del caso, alla partecipazione degli operatori e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine di discutere i temi all'ordine del giorno, in vista delle posizioni da esprimere, cosi' da assicurare una efficace e coordinata partecipazione dell'Italia ai predetti consessi internazionali. Analoga procedura si segue in occasione di riunioni di comitati o gruppi di lavoro ove siano coinvolte materie di interesse comune.
3. Il Ministero e l'Autorita' definiscono altresi' di comune accordo ogni altra iniziativa ai fini di una proficua collaborazione in occasione della partecipazione dalle attivita' comunitarie e internazionali.
 
Art. 2.
1. Con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, lettera a), l'Autorita' richiede, secondo la procedura indicata all'art. 3, la collaborazione del Ministero in relazione ai procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.
In tal caso, l'attivita' e' prestata a titolo oneroso.
 
Art. 3.
1. L'Autorita' formula richiesta scritta relativamente alle attivita' di cui chiede al Ministero l'espletamento.
2. Il Ministero, previa verifica della compatibilita' con lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, individua le risorse umane necessarie e gli eventuali costi da sostenere per le attivita' per le quali e' richiesta la collaborazione, in base ai criteri stabiliti dai decreti del Ministro del tesoro, 24 gennaio 1994 e 5 settembre 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1994, e n. 273 del 22 novembre 1995 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, e ne da' comunicazione all'Autorita'.
3. L'espletamento da parte del Ministero delle attivita' per le quali e' richiesta la collaborazione e' condizionato all'approvazione, da parte dell'Autorita', dei relativi oneri, secondo quanto previsto dalle proprie disposizioni regolamentari.
 
Art. 4.
1. Il Ministero trasmette all'Autorita', relativamente ad ogni trimestre solare, il riepilogo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attivita' richieste da quest'ultima, calcolati sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3.
2 L'Autorita', verificata le regolarita' della documentazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima, provvede agli adempimenti volti alla corresponsione delle somme dovute all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 5.
1. E' istituito, su designazione del Ministro e del Presidente dell'Autorita', un comitato permanente, composto di due rappresentanti ciascuno del Ministero e dell'Autorita', con il compito di risolvere, di comune intesa, eventuali problemi sorti in sede di applicazione del presente accordo e di valutare questioni attinenti l'eventuale coordinamento in materie di interesse comune che coinvolgono le rispettive competenze anche con riferimento ai compiti degli organi operanti sul territorio.
2. Tale comitato permanente ha altresi' il compito di proporre iniziative comuni, anche di carattere organizzativo, aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).
3. Il comitato si riunisce a richiesta di una delle parti ed e' coordinato, alternativamente, dai componenti a tal fine designati dal Ministro e dal presidente dell'Autorita'.
 
Art. 6.
1. Al presente accordo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
 
Art. 7.
1. Il presente accordo ha durata di un anno dalla sottoscrizione ed e' rinnovato automaticamente alla scadenza.
Roma, 28 gennaio 2002

Il Ministro
delle comunicazioni
Gasparri
Il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Cheli
 
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